Prova genetica nel rito abbreviato: la mancata allegazione di elettroferogrammi e tabelle dei profili non la declassa a indizio (Cass. pen. 6814/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 6814 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 39329/2025) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Anna Maria De Santis.
Il principio di diritto
In tema di prova scientifica, la mancata allegazione alla consulenza genetica del R.I.S. degli elettroferogrammi e delle tabelle dei profili estrapolati costituisce carenza della sola documentazione illustrativa, non una carenza metodologica idonea a inficiare gli esiti dell’analisi. L’accesso al giudizio abbreviato, con la cristallizzazione a fini probatori del risultato delle indagini, non autorizza a declassare la prova genetica a mero indizio: la difesa può chiederne l’integrazione con motivata istanza di assunzione del consulente. Il parere del tecnico di parte che si limiti a rilevare l’incompletezza dei dati non costituisce prova in senso tecnico.
Il fatto
La Corte d’appello di Bari confermava la condanna per rapina impropria, con recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., pronunciata all’esito di giudizio abbreviato. La difesa ricorreva per cassazione deducendo, in particolare, l’incompletezza della prova genetica: la consulenza del R.I.S. non recava gli elettroferogrammi né le tabelle dei profili estrapolati dalle tracce repertate, sicché la prova non poteva essere elevata a prova piena e valeva al più come indizio; si lamentava inoltre che il Gup non avesse esercitato i poteri istruttori ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., oltre a discrasie tra la descrizione del rapinatore resa dalla persona offesa e i tratti del ricorrente, e il diniego delle attenuanti generiche.
La motivazione
Il primo motivo è manifestamente infondato. Gli allegati alla relazione del R.I.S. esplicitano il metodo di estrazione del DNA da ogni traccia, con i relativi quantitativi, i kit di amplificazione e il sequenziatore. Gli elettroferogrammi — rappresentazione grafica dei dati grezzi del sequenziamento — e la tabella dei profili genetici sono dati tecnici che accompagnano in modo imprescindibile la profilazione, ma la relazione è l’esito sintetico dell’attività del consulente, destinato a essere illustrato ed eventualmente integrato in sede dibattimentale. Eventuali lacune della documentazione illustrativa non equivalgono a una carenza metodologica che infici gli esiti. La garanzia della prova acquisita ex art. 360 cod. proc. pen. muove dalla partecipazione dei tecnici di fiducia dell’indagato agli accertamenti irripetibili e sfocia nel confronto dibattimentale; l’accesso all’abbreviato non consente di inferire l’inattendibilità dei risultati a fronte della mera carenza documentale, integrabile con motivata istanza. Il parere della consulente di parte, che si è limitata a rilevare l’incompletezza dei dati, non è prova in senso tecnico.
Il secondo motivo è inammissibile, perché tende a una rivalutazione del merito: la Corte territoriale ha risposto alle censure sulle discrasie descrittive senza illogicità manifesta, valorizzando le condizioni in cui la vittima ebbe percezione dell’autore (che le si presentò con il volto coperto di sangue, subito dopo il ribaltamento della sua autovettura con esplosione degli airbag) e i riscontri a carico, tra cui la lesività accertata sul volto dell’imputato a tre giorni dal fatto, compatibile con le modalità del sinistro. Anche il terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria, è manifestamente infondato: la condotta si connota per peculiare gravità, essendo stata consumata in danno di chi si era fermato all’alba per soccorrere la vittima di un incidente; e uno stesso elemento polivalente (la gravità della condotta) può essere utilizzato più volte sotto profili diversi, senza violazione del ne bis in idem sostanziale (Sez. 2, n. 24995 del 2015, Rechichi; Sez. 3, n. 17054 del 2018, dep. 2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Implicazioni pratiche
Chi accede al rito abbreviato non rinuncia a contestare la prova genetica, ma deve farlo nella sede propria: una motivata istanza di assunzione del consulente o del tecnico di parte, non l’eccezione ex post di incompletezza documentale. La distinzione tra il dato metodologico dell’analisi e la documentazione illustrativa che l’accompagna è decisiva per non confondere una lacuna formale con un vizio della prova scientifica.
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