Dichiarazione infedele: il costo senza documentazione e “inesistente”, non una mera irregolarità formale (Cass. pen. 13332/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 13332/2026, depositata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 37807/2025) – udienza pubblica del 19 febbraio 2026, Presidente Aldo Aceto, Relatore Giovanni Giorgianni.
Il principio di diritto
Nel reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000), dopo la revisione operata dal d.lgs. n. 158/2015 – che ha sostituito il termine “fittizi” con “inesistenti” e introdotto il comma 1-bis – non assume rilievo la mera violazione dei criteri di competenza e inerenza di costi oggettivamente esistenti; integra invece un costo “inesistente”, penalmente rilevante, e non una violazione meramente formale, l’iscrizione in contabilità di costi non supportati da alcuna documentazione giustificativa della spesa.
Il fatto
Il legale rappresentante di una società veniva condannato per dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) per aver indicato, nella dichiarazione dei redditi 2014, elementi attivi inferiori a quelli effettivi, con IRES evasa; la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma, rideterminava importi, pena e confisca. La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che le poste contestate – note di credito e fatture da ricevere trascinate da esercizi precedenti, e la svalutazione di un immobile danneggiato da un incendio – fossero costi reali, oggetto solo di rilievi formali di competenza o documentazione, rientranti quindi nella clausola di non punibilità del comma 1-bis; con un terzo motivo deduceva la diversita del fatto per essere rilevante una dichiarazione integrativa successiva.
La motivazione
Il ricorso e nel complesso manifestamente infondato. Trattandosi di doppia conforme, il vizio di motivazione e deducibile solo entro limiti stretti. La riforma del 2015 ha ridisegnato l’art. 4 punendo l’indicazione di costi “inesistenti”, ossia mai venuti a esistenza, e non più la mera violazione dei criteri di competenza e inerenza di costi realmente sostenuti (comma 1-bis). Nel caso, pero, i giudici di merito hanno accertato – con motivazione congrua – che i costi contabilizzati erano privi di qualsiasi documentazione giustificativa: in difetto di documenti che giustifichino la spesa, l’iscrizione contabile non e una violazione formale, ma integra un costo inesistente. Ne rileva la provenienza delle poste dalla contabilità di una società incorporata, essendo il ricorrente amministratore di entrambe. Le censure sollecitano una inammissibile rilettura del materiale probatorio. Il terzo motivo e inammissibile perché nuovo, non essendo stato prospettato nei motivi di appello.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La pronuncia segna il confine tra costo “inesistente” penalmente rilevante e mera irregolarità formale nella dichiarazione infedele. Dopo la riforma del 2015, la contestazione di componenti negativi che riguardino solo competenza, inerenza o deducibilità di costi realmente sostenuti resta fuori dal penale (comma 1-bis). Ma il beneficio non copre le poste prive di supporto documentale: un costo iscritto senza alcuna pezza giustificativa e trattato come inesistente. Per la difesa, la lezione operativa e duplice: documentare la genesi e la realtà delle componenti negative contestate già nei gradi di merito, e non riservare alla cassazione questioni – come l’incidenza di una dichiarazione integrativa – non dedotte in appello, pena l’inammissibilità.
Provvedimento integrale: scarica il PDF