Prescrizione: se la Cassazione annulla solo la pena, i periodi di sospensione restano computati (Cass. pen. 7598/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 7598 del 25 febbraio 2026 (R.G.N. 36079/2025) — Presidente Maria Vessichelli, Relatore Elisabetta Maria Morosini.
Il principio di diritto
Con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 — cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 —, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere devono essere computati anche i periodi di sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, nel caso in cui la Corte di cassazione annulli la sentenza di condanna nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. La perdita di efficacia sospensiva ex art. 159, comma terzo, cod. pen. opera solo quando l’annullamento concerne l’affermazione di responsabilità, non anche il trattamento sanzionatorio.
Il fatto
La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di due imputati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen., così riqualificata la condotta originariamente contestata come estorsione ex art. 629) e lesioni personali aggravate (art. 585 cod. pen.), fatti commessi il 28 settembre 2017. Entrambi ricorrevano per cassazione contestando la responsabilità, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., il trattamento sanzionatorio e — per uno di essi — l’omessa pronuncia sul beneficio della non menzione.
La motivazione
I motivi sulla responsabilità sono generici e manifestamente infondati: la colpevolezza si fonda non sulle dichiarazioni della persona offesa, ma su un testimone oculare e sul certificato medico delle lesioni. Sul concorso, aver bloccato un soggetto per impedirgli di soccorrere la vittima integra un apporto materiale apprezzabile all’azione criminosa (Sez. 5, n. 43569/2019). La richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è intrinsecamente generica a fronte di una violenta condotta lesiva. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo: i precedenti penali possono rilevare anche quando il giudice escluda la recidiva (Sez. 3, n. 34947/2020).
I motivi sul trattamento sanzionatorio sono fondati solo per una posizione: l’aumento per continuazione sul reato satellite ex art. 393 cod. pen. non è giustificato quanto alla differenza rispetto al coimputato, benché evidenziata in appello; ed è omessa la motivazione sul beneficio della non menzione, pur riconosciuta in primo grado la meritevolezza dell’imputato. Sulla prescrizione — non ancora maturata — la Corte, applicati i fatti alla legge n. 103 del 2017 (Sez. U. n. 20989/2024, Polichetti), enuncia il principio: l’annullamento del solo trattamento sanzionatorio non fa perdere efficacia sospensiva ai periodi ex art. 159, comma secondo, cod. pen., poiché la caducazione prevista dal comma terzo opera esclusivamente quando cade l’affermazione di responsabilità. La prescrizione è fissata al 7 dicembre 2026. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, limitatamente a pena e non menzione per un imputato; l’altro ricorso è rigettato.
Implicazioni pratiche
Il principio incide sulla strategia difensiva in cassazione: ottenere l’annullamento del solo trattamento sanzionatorio non “sblocca” i periodi di sospensione ai fini della prescrizione, a differenza dell’annullamento che investe l’an della responsabilità. Il vantaggio prescrizionale della caducazione ex art. 159, comma terzo, resta legato alla parte della decisione sull’accertamento della responsabilità.
Sul concorso di persone, un contributo materiale anche solo agevolativo — immobilizzare chi potrebbe soccorrere la vittima — integra la partecipazione, e la relativa motivazione può essere sintetica. Sul trattamento sanzionatorio, la differenza di aumento per continuazione tra coimputati va motivata quando sollevata in appello, e il beneficio riconosciuto in motivazione non può essere pretermesso nel dispositivo.
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