Revocazione della confisca di prevenzione: prova nuova e termine semestrale (Cass. pen. Sez. I n. 10783 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della confisca di prevenzione, la nozione di prova nuova rilevante ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 è più restrittiva di quella ammessa per la revisione penale: è tale sia la prova sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, non anche quella che era deducibile e non fu dedotta, salvo prova della impossibilità per forza maggiore. L’istanza è soggetta, a pena di inammissibilità, al termine decadenziale di sei mesi dal verificarsi di una delle cause che la consentono, decorrente dalla scoperta degli elementi decisivi. La rivalutazione di prove e fatti già acquisiti non integra il difetto originario dei presupposti della misura di cui al comma 2 della norma, unica ipotesi svincolata dal termine.

Il Fatto

Con decreto del 4 febbraio 2015 il Tribunale di Catanzaro applicava al proposto la confisca di prevenzione su beni mobili, immobili e rapporti bancari, sul presupposto dell’appartenenza del medesimo a un sodalizio di tipo mafioso, desunta da una precedente sentenza di non luogo a procedere che, pur liberatoria sul piano penale, aveva attestato la contiguità con il gruppo criminale.

Il proposto chiedeva quindi alla Corte di appello di Salerno, quale giudice della revocazione, la rimozione della misura. Adduceva come prova nuova il provvedimento con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva annullato la sorveglianza speciale, nonché un decreto di archiviazione del G.i.p. di Catanzaro risalente al 1995. La Corte di appello dichiarava inammissibile l’istanza, per essere l’atto dedotto come prova nuova conosciuto oltre il termine semestrale e per la insussistenza di altri atti qualificabili come prove nuove. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal quadro normativo dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, che ammette la revocazione nelle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., in quanto compatibili: scoperta di prove nuove decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento; fatti accertati con sentenze penali definitive che escludano in modo assoluto i presupposti; decisione fondata su atti falsi o su un fatto previsto dalla legge come reato.

Richiamando le Sezioni Unite n. 43668 del 2022 e n. 3513 del 2021, il Collegio ribadisce che la nozione di novum è più ristretta di quella della revisione: non è prova nuova quella che, pur esistente, era deducibile nel procedimento di prevenzione e non fu dedotta, salvo dimostrazione della impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. La scelta legislativa risponde alla esigenza di stabilizzazione del giudicato: il proposto e i terzi interessati possono allegare ogni elemento utile già nella udienza camerale successiva al sequestro.

Il cuore del ragionamento riguarda il termine decadenziale. Diversamente dalla revisione, ammessa in ogni tempo, la revocazione è sottoposta al semestre dalla data in cui si verifica uno dei casi che la consentono. La scoperta della prova nuova costituisce il momento dal quale decorre il termine per opporre alla definitiva statuizione elementi che non era stato possibile allegare. Il decreto della Corte di appello di Catanzaro, depositato il 21 giugno 2023 e divenuto noto al proposto, non poteva quindi fondare una istanza depositata il 24 luglio 2024, oltre un anno dopo.

Quanto all’archiviazione del 1995, la Corte osserva che essa riguardò il reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., finalizzata a bancarotte fraudolente, e non l’ipotesi di pericolosità qualificata di tipo mafioso posta a base della confisca: la deduzione è pertanto eccentrica, oltre che infondata.

Infine, la prospettazione del vizio endemico per mancanza originaria del presupposto viene respinta. L’art. 28, comma 2, come interpretato dalle Sezioni Unite, consente la revocazione per fattispecie dimostrative della carenza originaria dei presupposti, quale la declaratoria di illegittimità costituzionale della figura di pericolosità generica: non già per il mero ripensamento valutativo su fatti e prove già acquisiti. Di conseguenza, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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