Correzione di errore materiale per omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (TAR Puglia n. 443 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa statuizione di distrazione delle spese di lite in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta quale procuratore antistatario, pur avendo il giudice condannato la parte soccombente alla refusione in favore della parte vittoriosa, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dall’art. 86 cod. proc. amm. Il rimedio consente di integrare il dispositivo della sentenza con la precisazione che le spese, già liquidate in favore della parte, debbano essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, senza che ciò comporti una nuova valutazione del thema decidendum o una modifica del contenuto sostanziale della decisione.
Il Fatto
Con sentenza la Sezione aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto per la declaratoria del diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti, condannando l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente. Il difensore della parte vittoriosa, che aveva chiesto la distrazione delle spese quale procuratore antistatario, riscontrava che nel dispositivo della sentenza tale statuizione era stata omessa. Egli proponeva quindi istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., deducendo la mera omissione materiale della distrazione richiesta negli atti processuali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, sede di Lecce, ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento, qualificando l’omessa indicazione della distrazione delle spese come errore materiale della sentenza. Secondo il Collegio, la mancata riproduzione nel dispositivo di una statuizione richiesta e dovuta non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma costituisce una pura svista materiale nella redazione del provvedimento, che non richiede alcuna nuova attività valutativa da parte del giudice.
Il Collegio ha richiamato, a sostegno di tale conclusione, il precedente del CGARS, ord. col. n. 317 del 31.5.2018 e Consiglio di Stato, Sez. III, ord. col. n. 3097 del 2025, i quali hanno affermato il medesimo principio in fattispecie analoghe, riconoscendo che la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, una volta richiesta, debba trovare esplicito riscontro nel dispositivo senza che la sua omissione possa considerarsi una rinuncia implicita.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha pertanto disposto che le parole concernenti la condanna alle spese in favore del ricorrente fossero seguite dall’inciso relativo alla distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, integrando così il dispositivo della sentenza originaria. Ha altresì demandato alla Segreteria gli adempimenti di cui all’art. 86, comma 3, cod. proc. amm., ai fini dell’annotazione della correzione in calce al provvedimento.
Nota della Redazione
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