Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta del docente (TAR Sicilia n. 2502 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., la persistente inerzia dell’Amministrazione nel dare integrale esecuzione al titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e ritualmente notificato. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza adempimento, legittima la domanda di esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accordata quando le ragioni organizzative addotte dall’Amministrazione non valgono a giustificare l’ulteriore ritardo e l’adempimento imposto dal titolo non presenta particolare complessità. L’intervento sostitutivo del commissario, una volta decorso il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, comprende il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di Carta del docente, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese. Il titolo era stato dichiarato esecutivo e notificato all’Amministrazione il 20 marzo 2025.

Poiché il Ministero aveva corrisposto le sole spese del procedimento monitorio, permanendo l’inadempimento sulla somma riconosciuta dal titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. L’Amministrazione ha ricondotto il ritardo all’elevato numero di richieste in materia di Carta del docente e alla necessità di provvedere tramite gli uffici centrali, chiedendo in subordine la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo con successivo decreto del 30 gennaio 2025, è stato notificato all’Amministrazione debitrice il 20 marzo 2025. Alla data di proposizione del ricorso risultava ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il titolo fosse stato integralmente eseguito.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti richiesti dall’art. 112 c.p.a. per l’azione di ottemperanza. Il Collegio ha sottolineato che l’Amministrazione non ha contestato né l’esistenza del titolo esecutivo, né la sua notificazione, né il mancato completamento dell’esecuzione, limitandosi a rappresentare le ragioni organizzative del ritardo. È stato così dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, con pagamento della somma di euro 1.000,00, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, applicandola per analogia, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015.

È stata inoltre accolta la domanda di fissazione della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. Il Collegio ha escluso che l’applicazione della penalità potesse determinare un effetto manifestamente iniquo, considerati il protrarsi dell’inadempimento, la non particolare complessità degli adempimenti imposti dal titolo e l’inidoneità delle ragioni organizzative a giustificare l’ulteriore ritardo. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale adempimento. Le spese del giudizio, liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso e della limitata complessità delle questioni, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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