Diffida dopo la decadenza vale come nuova istanza sul silenzio (TAR Lazio n. 178 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di decadenza di un anno previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. per impugnare il silenzio-inadempimento, la parte che conservi interesse alla pronuncia dell’Amministrazione può rivolgerle una nuova istanza la quale, ove l’Amministrazione non provveda nel termine procedimentale, legittima l’impugnazione tempestiva del nuovo silenzio. La diffida proposta dopo la scadenza del termine può essere equiparata a nuova domanda e far decorrere nuovamente il termine per agire in giudizio, purché presenti i requisiti sostanziali di una nuova istanza. Il termine annuale decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo. L’onere di provare l’avvenuta conclusione del procedimento grava sull’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Latina e con validità fino al 14 settembre 2023, ha presentato in data 18 luglio 2023, tramite kit postale, istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023. L’Amministrazione non ha concluso il procedimento nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 268/1989, nonostante i solleciti, l’ultimo dei quali in data 7 novembre 2024. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio con ricorso notificato il 21 maggio 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Con ordinanza n. 29 del 19 gennaio 2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, per essere il ricorso proposto oltre il termine annuale decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, assegnando termine alle parti per memorie.
La Motivazione della Corte
La questione pregiudiziale attiene alla tempestività del ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, decorso il termine di decadenza di un anno dall’art. 31, comma 2, c.p.a., la parte che abbia ancora interesse a ottenere una pronuncia dell’Amministrazione può rivolgerle una nuova istanza e, se questa non provvede nel termine procedimentale, impugnare tempestivamente il nuovo silenzio formatosi.
La Corte precisa che la diffida proposta dopo la scadenza del termine può essere equiparata a una nuova domanda, idonea a far decorrere nuovamente il termine per agire, a condizione che nella diffida siano presenti i requisiti sostanziali di una nuova istanza. Richiama sul punto TAR Campania, sez. VII, n. 3232 del 2024, nonché TAR Campania, sez. VIII, n. 5911 del 2024 e TAR Lazio, sez. III, n. 12806 del 2022.
Nel caso concreto il ricorrente ha depositato la diffida trasmessa via PEC in data 7 novembre 2024, con la quale, stante il silenzio sull’istanza del 18 luglio 2023, ha espressamente sollecitato la definizione del procedimento e richiamato l’esistenza dell’obbligo di provvedere. Tale atto, per il Collegio, integra i requisiti di una nuova istanza: il ricorso deve pertanto ritenersi tempestivamente proposto e il profilo pregiudiziale è superato.
Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha provato di avere provveduto sull’istanza, ed è ampiamente decorso il termine di sessanta giorni prescritto per la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Il silenzio è pertanto illegittimo e va ordinato alla Questura di pronunciarsi entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario sostitutivo in caso di mancata osservanza. Le spese sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, in applicazione del principio di soccombenza e dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002. Quanto all’istanza di liquidazione delle spese di patrocinio, il Collegio rileva che il documento prodotto ha natura di mera autocertificazione, non idonea a integrare la certificazione dell’autorità consolare competente richiesta dall’art. 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115/2002, e assegna al procuratore 60 giorni per l’adempimento, rinviando alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Nota della Redazione
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