Insussistenza dell’obbligo di motivazione rafforzata per l’azzeramento della capacità edificatoria delle aree agricole (TAR Puglia n. 414 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte pianificatorie dell’amministrazione comunale costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per errori di fatto, abnormità, irrazionalità o macroscopica illogicità. La destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione specifica cd. “polverizzazione della motivazione”, essendo sufficiente l’espresso riferimento ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano. Una motivazione c.d. “rinforzata” è richiesta esclusivamente in presenza di affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o giudicati di annullamento, ovvero nelle altre ipotesi tassative individuate dalla giurisprudenza. La pregressa capacità edificatoria di un’area agricola non genera alcuna aspettativa tutelata alla non reformatio in peius, con la conseguenza che l’azzeramento di tale capacità può essere disposto in assenza di una motivazione specifica, purché non connotato da profili di irragionevolezza manifesta.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un suolo agricolo nel Comune di Arnesano, impugnava la deliberazione del Commissario ad acta che aveva approvato il nuovo PUG, con cui l’area era stata riclassificata come “contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”, priva di capacità edificatoria, laddove il previgente strumento urbanistico la qualificava come zona agricola con capacità di edificazione. Unitamente alla delibera di approvazione definitiva, erano impugnati gli atti presupposti, tra cui la delibera regionale che attestava la compatibilità del PUG e i verbali delle conferenze di servizi svoltesi in sede di co-pianificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dei principi di terzietà e imparzialità dell’azione amministrativa, assumendo la parzialità del commissario ad acta, funzionario regionale nominato in sostituzione del Consiglio comunale, dichiaratosi astenuto. Il Tribunale ha rilevato che la nomina era avvenuta nel 2014, mentre la delibera di non compatibilità era stata adottata solo nel 2017, con la conseguenza che le contestazioni successive al Piano non potevano essere in alcun modo ricondotte alla volontà di agevolare l’azione della Regione. Ad abundantiam il Collegio ha osservato che lo stesso quadro normativo, di cui all’art. 11, comma 9, L.R. n. 20/2001, attribuisce alla Regione il potere di indicare le criticità da superare e alla conferenza di servizi il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie per il controllo positivo, secondo il principio di co-pianificazione; il commissario ad acta, pertanto, non solo non determina da sé l’esito delle decisioni, ma non può che adeguarsi alle osservazioni regionali.
Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Tribunale ha richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale in materia di motivazione delle scelte pianificatorie, citando, tra gli altri, TAR Catania, sez. III, 5 maggio 2025, n. 1456, secondo cui non è richiesta una motivazione puntuale che ponga in comparazione gli interessi pubblici con quelli privati, salvo che ricorrano ipotesi di affidamento qualificato, di aree intercluse in zona agricola o di sovradimensionamento degli standard. La censura relativa alla necessità di una motivazione specifica sull’azzeramento della capacità edificatoria è stata quindi respinta, rilevando il Tribunale che la generica aspettativa alla conservazione della precedente destinazione urbanistica non è meritevole di tutela.
Nel caso di specie, il Collegio ha infine ritenuto che le modifiche apportate in sede di co-pianificazione fossero astrattamente idonee a superare i rilievi regionali e che la misura dell’azzeramento della capacità edificatoria delle aree a rilevanza paesaggistica costituisse una modalità di adeguamento allo strumento urbanistico non manifestamente irragionevole, esente da vizi di travisamento dei fatti e di sviamento di potere. Le determinazioni impugnate sono state conseguentemente ricondotte al legittimo esercizio della discrezionalità tecnica delle amministrazioni procedenti, con reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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