Ottemperanza e poteri del commissario ad acta nella quantificazione del danno (Cons. Stato n. 10073 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza che ha demandato all’amministrazione la formulazione della proposta risarcitoria, il giudice amministrativo, in difetto di contestazione da parte dell’amministrazione, recepisce la quantificazione operata dal commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento della somma così determinata. La mancata esecuzione dell’ordine di ripristino impone la nomina di un nuovo commissario per il compimento dell’incombente, con termine per l’esecuzione. Le competenze del commissario sono poste a carico dell’amministrazione inottemperante. La definizione delle spese del giudizio di ottemperanza resta riservata alla decisione definitiva.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale, lamentava interferenze sul segnale di due propri impianti, ascritte a trasmissioni provenienti da un unico impianto sito in altro comune. La stessa chiedeva al Ministero di rimuovere le interferenze e impugnava gli atti con cui l’amministrazione si era astenuta dall’intervenire, domandando anche il risarcimento del danno.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11202/2023, accoglieva l’appello e condannava il Ministero al risarcimento, demandando allo stesso di formulare, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., una proposta di risarcimento. La società promuoveva quindi giudizio di ottemperanza. Con sentenza non definitiva n. 8357/2024 la Sezione ordinava il suggellamento degli impianti interferenti e nominava un commissario per la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che il Ministero non ha dato esecuzione all’ordine di suggellamento degli impianti e che il commissario ha depositato la relazione sulla quantificazione del danno, indicando un importo massimo rivalutato, ridotto in ragione dell’incidenza dell’interferenza. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario per il suggellamento e la condanna al pagamento della somma così determinata.
Il Collegio fonda la decisione su un dato processuale decisivo: l’assenza di ogni contestazione da parte del Ministero, che dopo il deposito della relazione del commissario non ha svolto alcuna difesa. Da ciò deriva l’accoglimento delle richieste della ricorrente.
In primo luogo viene disposta la nomina di un commissario ad acta, individuato nel dirigente responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, per il suggellamento degli impianti interferenti entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In secondo luogo il Ministero è condannato al risarcimento del danno nella misura determinata dal commissario nella relazione depositata in data 6 gennaio 2025, pari a €297.802,44.
La Sezione liquida altresì a carico del Ministero le competenze del commissario nominato ai fini della liquidazione del danno, come da notula depositata in data 6 agosto 2025. Le spese del giudizio di ottemperanza sono riservate alla decisione definitiva.
Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina l’ottemperanza della sentenza n. 11202/2023, condanna la parte appellata al risarcimento e nomina il commissario per il suggellamento. La causa è rinviata alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 per la verifica della definitiva esecuzione e la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.