Scelte urbanistiche e modifica della capacità edificatoria: insindacabilità nel merito (TAR Puglia n. 413 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione di un piano urbanistico generale, anche se avvenuta in sede di conferenza di servizi indetta a seguito dell’attivazione del procedimento sostitutivo per il voto di un commissario ad acta, non lede il principio di terzietà dell’amministrazione, poiché la conferenza di servizi, e non il commissario, elabora congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo di compatibilità regionale. Le scelte pianificatorie che eliminano la capacità edificatoria di un’area non richiedono una motivazione puntuale rinforzata, salvo che ricorrano un affidamento qualificato del privato, la modifica in zona agricola di un’area interclusa da fondi edificati in modo non abusivo o il sovradimensionamento degli standard, e sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente per errori di fatto, abnormità o irrazionalità manifesta.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un suolo in un comune pugliese, impugnava la deliberazione con cui il commissario ad acta aveva approvato in via definitiva il nuovo piano urbanistico generale, che aveva riclassificato l’area, in precedenza destinata a “area produttiva periurbana”, come “orti urbani – contesti periurbani di disegno territoriale”, eliminando ogni potenzialità edificatoria. L’impugnativa, proposta unitamente agli atti presupposti del procedimento di approvazione, si fondava su due motivi: la violazione del principio di terzietà dell’azione amministrativa, per essere stato il commissario ad acta un funzionario regionale, e l’illegittimità della scelta pianificatoria per difetto di motivazione, in assenza delle specifiche indicazioni richieste dall’art. 11, comma 9, L.R. n. 20/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente assorbito l’eccezione di inammissibilità per genericità, ritenendo il ricorso complessivamente infondato nel merito. In relazione al primo motivo, ha rilevato come la nomina del commissario ad acta fosse antecedente ai rilievi di incompatibilità della Regione, escludendo la dedotta finalizzazione a un adeguamento agevolato del piano. Il giudice ha inoltre chiarito che la procedura di co-pianificazione, disciplinata dall’art. 11, comma 9, L.R. n. 20/2001, attribuisce alla conferenza di servizi il compito di definire congiuntamente le “modifiche necessarie” al superamento delle criticità indicate dalla Regione, sicché non è configurabile un potere decisionale unilaterale del commissario, né un astratto conflitto tra amministrazioni.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha richiamato il consolidato principio per cui le scelte pianificatorie non esigono una motivazione puntuale e non sono condizionate dalle pregresse destinazioni edificatorie del suolo, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla reformatio in peius. Una motivazione rinforzata è richiesta solo in presenza di affidamento qualificato del privato, di aree intercluse da fondi edificati o di sovradimensionamento degli standard, evenienze non ricorrenti nella fattispecie.
La modifica della destinazione urbanistica è stata infine ritenuta esente da macroscopica illogicità o irrazionalità, essendo lo strumento adeguato alle prescrizioni regionali mediante una misura astrattamente idonea a conseguire il controllo positivo di compatibilità. Tali determinazioni, rientrando nella discrezionalità tecnica delle amministrazioni procedenti, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.