Regolarizzazione occupazione ERP e difetto di giurisdizione sul rilascio (TAR Puglia n. 108 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si fonda sul criterio della fase procedimentale: la controversia relativa alla fase antecedente al provvedimento di assegnazione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quella relativa alla fase successiva, in cui l’amministrazione opera in posizione paritetica, appartiene al giudice ordinario. Conseguentemente, la domanda di accertamento della natura non esecutiva del provvedimento di rilascio di un alloggio ERP occupato sine titulo e l’impugnativa della diffida a rilasciare e dell’ordine di sgombero, concernendo un diritto soggettivo, sono devolute al giudice ordinario, che può disapplicare gli atti amministrativi presupposti. La questione di legittimità costituzionale della norma regionale che condiziona la regolarizzazione dell’occupazione abusiva al requisito dei tre anni di occupazione antecedenti all’entrata in vigore della legge non è manifestamente fondata, non estendendosi i principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia di requisiti per l’assegnazione ordinaria di alloggi ERP alla sanatoria eccezionale di occupazioni abusive.

Il Fatto

La ricorrente occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Taranto senza titolo. Arca Jonica aveva emesso nel 2018 un provvedimento di rilascio dell’immobile e, successivamente, una diffida a rilasciare con annunciata esecuzione dello sgombero per il 12 dicembre 2025. Il Comune di Taranto, con provvedimento del 10 dicembre 2025, rigettava l’istanza di regolarizzazione dell’occupazione presentata ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.R. Puglia n. 10/2014, per mancanza del requisito dell’occupazione dell’alloggio da almeno tre anni antecedenti l’entrata in vigore della legge regionale.

La ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia del provvedimento di rilascio, l’annullamento del diniego di regolarizzazione e, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 3, lett. a), L.R. Puglia n. 10/2014 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato la questione di giurisdizione, richiamando il principio consolidato per cui nelle controversie in materia di ERP il criterio distintivo è individuato nella fase procedimentale interessata: la fase antecedente all’assegnazione coinvolge l’esercizio di pubblici poteri ed è devoluta al giudice amministrativo, mentre la fase successiva si svolge in un rapporto paritetico e appartiene al giudice ordinario.

Applicando tale principio, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento relativa al provvedimento di rilascio del 2018 e sull’impugnativa del preavviso di rilascio del 2025, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo. La ricorrente, peraltro, aveva già incardinato plurime azioni dinanzi al Tribunale civile di Taranto e alla Corte d’Appello di Lecce avverso il medesimo atto di rilascio.

Quanto al diniego di regolarizzazione, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva sollevato alcuna specifica doglianza avverso il provvedimento, non contestando la mancanza del requisito dell’occupazione triennale, ma limitandosi a prospettare l’incostituzionalità della norma regionale. Il TAR ha ritenuto la questione non manifestamente infondata ma non condivisibile, in quanto i precedenti della Corte costituzionale invocati (nn. 44/2020, 9/2021, 77/2023, 67/2024 e 147/2024) riguardano requisiti che limitano ab origine la possibilità di conseguire un alloggio ERP nell’ordinaria procedura di assegnazione, e non la sanatoria ex post di un’occupazione abusiva già in essere.

Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte rigettato nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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