Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1333 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo azionato e la sua notificazione all’Amministrazione, ne ordina l’esecuzione quando l’obbligo di facere sia rimasto inadempiuto. La condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore dei docenti a tempo determinato la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione va eseguita mediante accredito delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti nel giudicato. L’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta, con termine dapprima ordinario e poi ulteriore. La cessazione della materia del contendere va dichiarata, in via preliminare, per le posizioni già integralmente soddisfatte. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito come docenti a tempo determinato. Con una pronuncia del giudice del lavoro essi avevano già ottenuto la condanna dell’Amministrazione a costituire in loro favore, secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle somme dovute per gli anni scolastici lavorati.
Passata in giudicato quella sentenza e notificata all’Amministrazione, gli interessati hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Nelle more alcuni ricorrenti hanno ricevuto l’integrale accredito; per le restanti posizioni l’Amministrazione, pur regolarmente evocata, non si è costituita e non ha provveduto al pagamento delle spettanze indicate dal difensore nella memoria depositata il 10 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo preliminare. Per i ricorrenti che hanno ottenuto l’integrale accredito delle somme spettanti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché l’utilità richiesta è stata conseguita.
Per le restanti posizioni il Collegio verifica la sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva. Risultano soddisfatti i requisiti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e quelli dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stato notificato all’Amministrazione il 14 febbraio 2023.
Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione, in parte qua, alla sentenza e che sia quindi ancora inadempiente. Il Ministero non si è costituito e non ha opposto alcuna difesa.
L’Amministrazione va pertanto condannata a dare esecuzione al giudicato, nella parte in cui imponeva di costituire la Carta elettronica in favore dei ricorrenti ancora insoddisfatti, con accredito della somma determinata nel titolo e aggiornata in ragione di eventuali pagamenti parziali, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.