L’attività di dj set e vocalist in un pubblico esercizio integra un trattenimento pubblico soggetto ad autorizzazione (TAR Puglia n. 105 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce pubblico trattenimento ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. l’attività di intrattenimento musicale svolta all’interno di un pubblico esercizio quando la musica, eseguita da un dj con consolle e vocalist e promossa mediante locandine, assume centralità nell’offerta al cliente, determinando il ballo e rendendo la fruizione musicale attrattiva autonoma rispetto alla mera somministrazione di alimenti e bevande. Detta attività, non essendo ancillare rispetto a quella autorizzata, richiede la previa licenza del questore o la SCIA ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., restando irrilevante che solo una parte della clientela balli e che non vi sia pagamento di biglietto o maggiorazione delle consumazioni. La norma regionale che abilita i piccoli trattenimenti musicali senza ballo non può trovare applicazione, facendo salvo il rispetto delle disposizioni di settore in materia di pubblica sicurezza ed escludendo espressamente le danze.

Il Fatto

La titolare di una ditta individuale operante nella somministrazione di alimenti e bevande impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco, ex art. 54 T.U. n. 267/2000, le aveva intimato l’immediata cessazione dell’attività di intrattenimenti danzanti. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un controllo dei Carabinieri che avevano accertato, all’interno del locale, lo svolgimento di una serata evento con musica, consolle e vocalist, con clienti che ballavano nella sala e uscite di sicurezza bloccate.

La ricorrente, ritenendo che la diffusione musicale costituisse accessorio complementare alla somministrazione, deduceva la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l’erronea applicazione degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., dell’art. 666 cod. pen. e dell’art. 42 della legge regionale Puglia n. 24/2015, che abilita i piccoli trattenimenti musicali senza ballo. Il Tribunale, dopo il rigetto dell’istanza cautelare in primo grado e l’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, confermando integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare di primo grado. In riferimento alla dedotta omissione delle garanzie partecipative, ha evidenziato che nel caso di specie sussistevano ragioni di particolare urgenza legate alla tutela della pubblica incolumità, tali da rendere superflua la comunicazione di avvio del procedimento. La partecipazione, secondo la giurisprudenza richiamata, non va applicata meccanicamente, dovendosi ritenere superflua quando l’interessato sia comunque venuto a conoscenza delle vicende procedimentali.

Il Tribunale ha poi escluso il dedotto difetto di istruttoria, rilevando che il Comune aveva svolto autonome verifiche sulla posizione della ricorrente, dalla quali era emerso che la stessa aveva presentato al SUAP, nei mesi di ottobre e novembre 2024, pratiche per piccoli trattenimenti senza ballo rimaste in sospeso per carenza documentale. L’ordinanza impugnata risultava pertanto un atto plurimotivato, basato su una pluralità di ragioni autonomamente idonee a sorreggerla.

Quanto al merito, il Collegio ha qualificato l’attività accertata come pubblico intrattenimento subordinato a licenza o SCIA ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. e all’art. 666 cod. pen. La musica ad alto volume diffusa da un dj con consolle e vocalist, promossa con locandine che pubblicizzavano le serate come “dj set”, “voice” e “cena spettacolo”, integrava elementi sintomatici dell’attività di intrattenimento, facendo assumere alla componente musicale una tendenziale centralità rispetto alla consumazione. La presenza anche di una sola parte di clienti intenta a ballare, pur in un locale di 90 mq, è stata ritenuta sufficiente a configurare lo spettacolo danzante.

Il Tribunale ha infine richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 818 del 2018, secondo cui la presenza di strumentazione professionale e del dj, unitamente alla pubblicizzazione degli eventi, esclude la natura ancillare dello spettacolo rispetto all’attività autorizzata. Ha ritenuto irrilevante la dedotta mancata verifica della Commissione di Vigilanza ex art. 80 T.U.L.P.S., trattandosi di provvedimento plurimotivato, e ha respinto il ricorso con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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