Mantenimento annuale dei manufatti amovibili nelle concessioni balneari: licenza ex lege fino alla gara (TAR Puglia n. 1644 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, abilita i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive. Tale facoltà opera ope legis e prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’Amministrazione: un’eventuale interpretazione che rimetta la decisione agli enti competenti svuoterebbe di contenuto dispositivo la norma. Ne consegue che il ricorso avverso il diniego di mantenimento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre i motivi aggiunti avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica sono inammissibili per originario difetto di interesse.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’installazione di attrezzature balneari e di un’autorizzazione stagionale per un chiosco bar con servizi igienici, aveva richiesto al Comune il mantenimento annuale delle strutture. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 10.10.2023, successivamente seguito da un diniego di autorizzazione paesaggistica. La titolare ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022 e delle normative regionali di settore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo sopravvenuto, richiamando l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024. Tale disposizione ha inserito nell’art. 3 della legge n. 118/2022 il comma 3-bis, che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili anche durante il periodo di sospensione stagionale, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive previste dalla normativa.
Il TAR ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la norma attribuisce un’autorizzazione direttamente legislativa al mantenimento annuale delle strutture, svincolata da qualsiasi atto di assenso amministrativo. L’interpretazione contraria priverebbe la disposizione di reale portata dispositiva, riducendola a mera conferma di poteri già spettanti all’Amministrazione.
Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse abilitata ex lege al mantenimento delle strutture, con integrale soddisfazione dell’interesse azionato. La sopravvenienza normativa ha quindi determinato la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, nonché la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti per originario difetto di interesse, difettando l’interesse sin dal momento della loro proposizione successiva all’entrata in vigore della norma.
La natura formale della decisione ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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