Illegittimo il diniego di condono privo di motivazione sul vincolo paesaggistico e sull’autonoma valutazione degli atti istruttori (TAR Puglia n. 1642 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio ex art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l’atto endo-procedimentale che determini gli oneri oblativi e concessori non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di sanatoria. Il diniego di condono deve essere sorretto da una motivazione analitica che dia conto delle ragioni per cui l’amministrazione ritiene di discostarsi dalle favorevoli valutazioni istruttorie, che individui la relazione posta a fondamento della decisione e che specifichi la natura del vincolo paesaggistico ritenuto ostativo alla sanatoria di nuova volumetria, senza limitarsi al generico richiamo a un principio giurisprudenziale enunciato in astratto. La violazione di tali doveri motivazionali determina l’annullamento del provvedimento di diniego.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Brindisi aveva respinto l’istanza di condono presentata nel 2004 per la sanatoria di opere abusive consistenti in un ampliamento della civile abitazione e in un piano ammezzato, insistente su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il provvedimento di diniego richiamava, quali presupposti motivazionali, una sentenza del Consiglio di Stato in materia di sanatoria di nuova volumetria in area vincolata e una sentenza del TAR di Lecce che aveva sancito l’obbligo del Comune di concludere il procedimento. Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, l’intervenuta consumazione del potere amministrativo per effetto di un atto del 2008 che aveva favorevolmente istruito la pratica, nonché l’assoluta carenza di motivazione del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di consumazione del potere, escludendo che l’atto del 2008, recante la determinazione degli oneri oblativi e concessori, avesse natura provvedimentale conclusiva. Trattandosi di atto endo-procedimentale, esso non era idoneo a definire il procedimento avviato dall’istanza di parte, né a radicare un affidamento qualificato in capo al richiedente, con la conseguenza che il potere del Comune di provvedere non poteva considerarsi esaurito.
Nel merito, il Collegio ha riscontrato un evidente difetto di istruttoria e motivazione nel provvedimento impugnato. La determinazione dirigenziale menzionava genericamente una relazione istruttoria senza offrire alcun elemento utile alla sua individuazione, omettendo ogni indicazione circa la natura e la portata del vincolo paesaggistico che avrebbe ostato al rilascio del titolo.
Il giudice ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva spiegato le ragioni del proprio mutato avviso rispetto alle favorevoli valutazioni contenute nell’atto del 2008 e nella relazione tecnica del 2006, che aveva rilevato l’inesistenza di elementi ostativi. Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, pur esprimendo un principio di diritto in materia di sanatoria di nuova volumetria in area paesaggisticamente vincolata, era privo di immediata e concreta rilevanza, mancando puntuali riferimenti ai contenuti specifici dell’istanza e alle caratteristiche delle opere da sanare.
Parimenti non significativo è stato ritenuto il richiamo alla sentenza di questo TAR, con cui si era semplicemente sancito l’obbligo del Comune di concludere il procedimento, senza alcuna valutazione nel merito della domanda di condono. Il provvedimento è stato pertanto annullato per carenza di motivazione, con l’obbligo per il Comune di rideterminarsi sulla domanda sulla base di assunti motivazionali dettagliati e circostanziati, con puntuali riferimenti agli atti istruttori. La natura formale della decisione ha giustificato la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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