Verifica di anomalia e valutazione delle rese: non è contraddittorio il riesame della sostenibilità dell’offerta (TAR Sardegna n. 828 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’offerta tecnica e il successivo giudizio di anomalia rispondono a logiche e finalità differenti, sicché l’emersione di profili critici sulla sostenibilità delle rese non è in contraddizione con la precedente attribuzione dei punteggi, ove questa sia avvenuta sulla base di criteri quantitativi automatici. La verifica di congruità non implica un riesame del merito tecnico della proposta, ma accerta la sostenibilità economico-organizzativa dell’offerta, potendo il RUP sindacare la coerenza interna delle rese attraverso simulazioni aventi funzione meramente dimostrativa e rafforzativa. Il contraddittorio procedimentale non richiede una preventiva contestazione analitica delle singole voci, essendo sufficiente che l’operatore economico sia posto in condizione di giustificare l’offerta nella sua complessiva articolazione. Tale giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata in un lotto di una procedura per l’affidamento di servizi di pulizia, veniva esclusa all’esito del subprocedimento di verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, per la ritenuta insostenibilità delle rese operative offerte, poi aggiudicato alla controinteressata. La ricorrente impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione, deducendo la contraddittorietà tra la positiva valutazione tecnica dell’offerta e il successivo giudizio negativo, nonché l’illegittimo riesame del merito tecnico da parte del RUP.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha chiarito che la valutazione dell’offerta tecnica, avvenuta tramite criteri quantitativi predeterminati, non implicava alcun giudizio sulla concreta realizzabilità delle rese dichiarate. Tale compito è proprio della verifica di anomalia, che deve accertare la sostenibilità complessiva dell’offerta sotto il profilo economico-organizzativo. L’eventuale criticità emersa in questa fase non configura, pertanto, alcuna contraddizione con i punteggi attribuiti in precedenza.

Quanto alle simulazioni elaborate dal RUP, esse non hanno alterato l’oggetto del giudizio, che resta ancorato ai dati dichiarati dal concorrente, ma hanno svolto una funzione dimostrativa volta a rendere esplicito il nesso tra rese, monte ore e costo della manodopera. Il Collegio ha escluso anche l’inversione dell’onere probatorio, rilevando che le richieste istruttorie, per la loro ampiezza, erano idonee a ricomprendere ogni profilo attinente alle rese, strutturalmente inscindibili dal costo del lavoro, e che le giustificazioni fornite erano generiche.

In ordine alla dedotta disparità di trattamento, il TAR ha evidenziato che la verifica di anomalia ha natura concreta e individualizzata: le rese offerte dalla ricorrente presentavano scostamenti enormi rispetto ai valori medi — fino a 700 mq/h contro una media di 205 mq/h — mentre quelle dell’aggiudicataria erano allineate ai parametri, escludendo la comparabilità delle situazioni.

Da ultimo, il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione: il giudizio del RUP, fondato su un’analisi disaggregata delle componenti dell’offerta e sulla loro incoerenza interna, si colloca nell’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. La coerenza astratta del monte ore complessivo non supera le criticità emerse dall’analisi delle singole voci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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