Sospensione della licenza di pubblico esercizio ex art. 100 T.U.L.P.S. anche per un solo episodio di grave rissa all’ingresso del locale (TAR Sardegna n. 822 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di pubblico esercizio ex art. 100 T.U.L.P.S. costituisce misura di polizia di sicurezza, non assimilabile a una sanzione, che prescinde dall’accertamento di responsabilità in capo al titolare o al gestore del locale. Il provvedimento può essere legittimamente adottato anche in presenza di un episodio singolo, purché connotato da significativa gravità e tale da ingenerare un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’evento verificatosi nelle immediate vicinanze dell’ingresso del locale, durante le operazioni di controllo della clientela e con il coinvolgimento degli addetti alla sicurezza dello stesso, presenta un oggettivo collegamento con l’attività esercitata. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza di tali rischi è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi motivazionali, logici o fattuali evidenti.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un locale-discoteca, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., a seguito di una violenta rissa verificatasi il 18 agosto 2023 all’ingresso del locale, durante le fasi di controllo della clientela, all’esito della quale diversi avventori erano rimasti feriti, alcuni in modo serio. Il provvedimento richiamava anche un precedente episodio dell’agosto 2022 e altre segnalazioni a carico del locale.
La ricorrente contestava l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, la mancata verificazione dei disordini all’interno del locale e la violazione del principio di proporzionalità, chiedendo l’annullamento del decreto e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Il giudice autorizzava il deposito di video acquisiti dalla Questura relativi all’episodio, e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto le censure infondate, richiamando l’ampia documentazione versata in atti, comprensiva di verbali di polizia, video e degli esiti penali della vicenda, da cui emergeva la concreta gravità della rissa. Rilevante, in particolare, la circostanza che la Procura della Repubblica avesse esercitato l’azione penale anche nei confronti di alcuni addetti al servizio di sicurezza del locale, circostanza confermativa della correttezza e proporzionalità della valutazione dell’Autorità di P.S.
Il Collegio ha quindi precisato che la valutazione circa l’esistenza di rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica è espressiva di un’ampia discrezionalità pubblica, sindacabile solo per vizi motivazionali, logici o di fatto evidenti, non riscontrabili nel caso in esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 dicembre 2019, n. 8503). Ha inoltre respinto il rilievo basato sulla pretesa unicità dell’episodio, affermando che ciò non esclude a priori la legittimità del provvedimento ove l’episodio sia connotato da significativa gravità (cfr. TAR Napoli, 29 gennaio 2025, n. 784), evidenziando anche l’esistenza di pregresse segnalazioni a carico del locale relative al superamento della capienza massima e all’impiego di personale di sicurezza non abilitato.
Quanto al luogo di svolgimento della rissa, il TAR ha chiarito che la stessa, pur essendo iniziata all’esterno, aveva coinvolto gli addetti alla sicurezza del locale ed era avvenuta nelle immediate vicinanze dell’ingresso, durante le operazioni di controllo della clientela, il che evidenzia un oggettivo collegamento con l’attività nei termini richiesti dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422). Il provvedimento è stato pertanto ritenuto pienamente legittimo, con conseguente rigetto sia della domanda di annullamento sia di quella risarcitoria, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza.
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Nota della Redazione
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