Inottemperanza del Ministero dell’Istruzione: accolta l’ottemperanza per la retribuzione professionale docenti (TAR Lombardia n. 2693 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., una volta formato il giudicato e decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, il ricorso è procedibile e fondato qualora l’amministrazione non provi di aver adempiuto all’obbligo di pagamento delle somme riconosciute. Il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, senza diritto a compenso, trattandosi di compiti istituzionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022, aveva ottenuto dal giudice ordinario la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.469,38 a titolo di “retribuzione professionale docenti”, oltre interessi e rivalutazione. L’amministrazione, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato, non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per l’inizio dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dedotto di aver adempiuto all’obbligo di pagamento.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme dovute, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il giudice ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo residuo e adottando gli atti necessari.
Il TAR ha infine specificato che l’attività commissariale, essendo affidata a un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, non comporta alcun compenso aggiuntivo, e ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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