Danni da cose in custodia: al danneggiato l’onere di provare l’insidia e il nesso causale (Cass. 18629/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 18629 dell’8 giugno 2026 (R.G.N. 1155/2025) — Presidente Raffaele G.A. Frasca, Relatore Raffaele Rossi.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l’onere di provare l’esistenza della cosa o dell’insidia che ha causato il danno e il nesso causale tra questa e l’evento; l’accertamento sulla presenza dell’ostacolo e sulla dinamica del sinistro è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non meramente apparente. Il verbale dei vigili urbani fa fede privilegiata soltanto su quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza — quale lo stato dei luoghi — e non sulla dinamica del sinistro, che il giudice ricostruisce in base all’intero compendio istruttorio.

Il fatto

Il proprietario di un’autovettura chiedeva la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti quando, affrontando una curva, il veicolo aveva impattato contro la radice di un albero che occupava parte della carreggiata, cappottandosi. Il Giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando un concorso di colpa del danneggiato al 50%. Il Tribunale di Torre Annunziata, in riforma, rigettava l’intera domanda, ritenendo non dimostrata la presenza della radice — o di altro ostacolo — sulla sede stradale al momento del sinistro, e dunque non derivante il danno dalla cosa in custodia. Il danneggiato ricorreva per cassazione con tre motivi; il Comune non svolgeva difese.

La motivazione

Il primo motivo, sulla motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e 111 Cost., è inammissibile e comunque infondato: il vizio di motivazione deve risultare dal testo del provvedimento, non dal confronto con le emergenze processuali (Cass., Sez. Un., n. 8053-8054 del 2014), e la sentenza illustra adeguatamente le ragioni di inattendibilità del teste — peraltro danneggiato dal sinistro, da valutare con particolare rigore. Il secondo motivo, sul valore del verbale dei vigili, è infondato: il verbale fa fede privilegiata solo sullo stato dei luoghi, mentre la dinamica è stata ricostruita in base all’intero compendio istruttorio, con accertamento in fatto non sindacabile; la Corte precisa inoltre i confini di deducibilità degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un riesame delle prove estraneo al giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Nelle cause per danni da insidia stradale contro l’ente custode l’esito dipende dalla prova, a carico del danneggiato, dell’esistenza della cosa che ha provocato il danno e del nesso causale: se non è dimostrata la presenza dell’ostacolo al momento del fatto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non sorge. Il verbale dei vigili è prova privilegiata solo di ciò che gli agenti hanno constatato direttamente — tipicamente lo stato dei luoghi — e non della dinamica, che resta oggetto di libero apprezzamento. In sede di legittimità, infine, non si può chiedere una rilettura delle prove: la censura sulla motivazione va ancorata al testo della sentenza e le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono deducibili solo nei ristretti casi tipizzati dalla giurisprudenza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *