Errore medico su invalidità preesistente: il danno si liquida col metodo differenziale (Cass. 347/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza n. 347/2026 (camera di consiglio 14 novembre 2025, pubblicata il 7 gennaio 2026), R.G. n. 17391/2023 — Pres. Chiara Graziosi, Rel. Giuseppe Cricenti.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità medica, allorché un paziente già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica sia sottoposto a un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (danno differenziale). Costituisce inoltre fatto storico decisivo, il cui omesso esame è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’aggravamento del danno accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio e non considerato dal giudice.

Il fatto

Una paziente, già affetta da un carcinoma con una rilevante invalidità pregressa, subiva danni nel corso del trattamento presso una struttura ospedaliera: durante un RX clisma opaco il mezzo di contrasto causava una perforazione intestinale e veniva inoltre lasciata una garza all’interno del corpo, con conseguente occlusione. La paziente citava ASL Roma 5 e l’ospedale.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, riconoscendo un risarcimento di 79.683,29 euro e ripartendo la responsabilità nella misura del 70% a carico dell’ASL e del 30% a carico dell’ospedale. La Corte d’appello di Roma (sentenza n. 1338/2023), disposta una nuova CTU, elevava il risarcimento a 92.919 euro. Gli eredi della paziente, nel frattempo deceduta, ricorrevano per cassazione con quattro motivi, contestando in particolare la mancata considerazione di un aggravamento del danno accertato dal consulente e la liquidazione del pregiudizio come “maggior danno” anziché come “danno differenziale” rispetto all’invalidità preesistente.

La motivazione

La Terza Sezione accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri. Sul primo profilo, l’aggravamento del danno biologico — l’aumento della percentuale di invalidità connesso alla recidiva della malattia, accertato dal CTU su espresso quesito del giudice — costituisce un fatto storico, e non una valutazione tecnica: il suo omesso esame da parte del giudice del merito è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 7716/2024; Cass. 25767/2024). Il rilievo non è precluso dalla c.d. doppia conforme, poiché la Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado sulla base di ragioni di fatto diverse, censurando i criteri di risarcimento (art. 348-quater cod. proc. civ.).

Sul danno differenziale, i giudici di merito avevano liquidato il danno assumendo la sola invalidità causata dall’errore medico, senza considerare che essa si aggiunge a un’invalidità preesistente dovuta alla malattia da cui la paziente era affetta. In tema di responsabilità medica su paziente già compromesso, invece, il danno va liquidato con il metodo differenziale: si assume la percentuale di invalidità effettivamente risultante e se ne sottrae il valore monetario tabellare della quota comunque ineliminabile, non riconducibile alla condotta del sanitario (Cass. 21261/2024; Cass. 6341/2014). La decisione è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riliquidare il danno secondo tale criterio.

Implicazioni pratiche

Per il contenzioso da responsabilità sanitaria la pronuncia mette a fuoco il criterio di liquidazione quando la vittima ha una menomazione preesistente. Il danno da errore medico non si calcola come percentuale “piena” né come semplice maggior danno: va determinato per differenza, sottraendo dal valore tabellare dell’invalidità finale quello dell’invalidità di partenza non imputabile al sanitario. È un’impostazione che incide in modo significativo sul quantum e che va costruita fin dall’atto introduttivo e nei quesiti alla CTU, distinguendo con precisione la quota di danno riconducibile all’errore.

Sul piano dell’impugnazione, la pronuncia conferma due leve utili in Cassazione: un aggravamento accertato dal consulente e non considerato dal giudice è un fatto storico decisivo, censurabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; e la doppia conforme non preclude tale censura quando il giudice d’appello abbia riformato la sentenza di primo grado su ragioni di fatto diverse. Un varco da presidiare quando la quantificazione del danno trascura risultanze peritali decisive.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *