L’accoglimento dell’ottemperanza per la Carta del docente e il no all’astreinte (TAR Sardegna n. 87 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e, accogliendo il ricorso, assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina del commissario ad acta non costituisce di per sé ragione ostativa all’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la cui concessione resta tuttavia discrezionale e può essere negata quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’attivazione del beneficio e l’eccezionale mole del contenzioso seriale promosso per il suo riconoscimento. La domanda di astreinte, pertanto, può essere respinta quando l’adempimento richieda un procedimento articolato in più fasi, coinvolgente una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e il beneficio sottostante non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della Carta elettronica del docente per l’importo di euro 2.500,00, oltre accessori.
La sentenza, notificata all’amministrazione in data 24 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 6 ottobre 2025. Nonostante l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificata la notifica del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Il Collegio ha accolto la domanda, disponendo che l’amministrazione dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, il Collegio ha rilevato la sussistenza di “altre ragioni ostative” all’applicazione dell’istituto: la complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e l’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha infine precisato che il beneficio, per la modestia del suo ammontare, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
All’accoglimento ha fatto seguito la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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