Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docenti assunti a termine (TAR Campania n. 3060 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’incarico di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono il criterio della soccombenza.
Il Fatto
Una docente con contratto a tempo determinato otteneva dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, sentenza n. 1065/2025 con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era condannato a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Il titolo era notificato all’amministrazione il 9 marzo 2025 e non veniva impugnato, come attestato da certificazione di cancelleria del 26 febbraio 2026. Il Ministero restava inadempiente, sicché la ricorrente proponeva ricorso per esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo dell’ammissibilità, assume rilievo decisivo la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, unitamente all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sulla posizione dell’ausiliario, la sentenza chiarisce che il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio: non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il Collegio richiama, sul punto, C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Il compenso è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, si richiamano l’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, l’art. 8 della legge n. 417/1978 e la Circolare Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75; per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, l’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza del dies a quo non dal deposito della relazione sull’attività svolta, bensì dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Il commissario è inoltre tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel relativo fascicolo telematico, mediante il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PEC per il PAT. Quanto alle spese, il Collegio le liquida secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità, condannando il Ministero al pagamento di € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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