Ottemperanza per la Carta Docente: accolto il ricorso, respinta l’astreinte per la complessità procedimentale (TAR Sardegna n. 89 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accoglimento della domanda volta all’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione comporta l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica, potendo essere negata in presenza di «altre ragioni ostative», da valutarsi alla luce della complessità del procedimento amministrativo necessario per dare esecuzione al giudicato e della natura del beneficio economico riconosciuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente per l’anno 2015, mediante accredito della somma di euro 500,00.
A fronte dell’inottemperanza dell’Amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e al pagamento di una somma a titolo di astreinte, oltre alla nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione avesse adempiuto.
Pertanto, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni, nominando sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nell’identificato Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della parte.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il TAR, richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede la possibilità di negare l’astreinte in presenza di «altre ragioni ostative», configurabili, nel caso di specie, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate.
Il Collegio ha infine valorizzato la natura seriale del contenzioso e la circostanza che il beneficio in questione non costituisce mezzo di sostentamento per il lavoratore, riducendo i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva; ha quindi ridotto i compensi professionali, ponendoli a carico dell’Amministrazione soccombente e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.