Interpretazione del contratto: chi propone una lettura non può poi contestare in cassazione quella diversa del giudice (Cass. 19205/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ordinanza n. 19205 dell’11 giugno 2026 (R.G.N. 20439/2020) — Presidente Giuseppe Tedesco, Relatore Dario Cavallari.
Il principio di diritto
In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle possibili opzioni ermeneutiche di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di legittimità, la scelta alternativa alla propria, adeguatamente motivata, operata dal giudice di merito. Nell’interpretazione del contratto il primo strumento è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate; solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi degli artt. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi degli artt. 1366-1371 c.c.
Il fatto
Un ingegnere otteneva un decreto ingiuntivo per circa 12.862 euro a titolo di onorari per la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza relativi all’edificazione di un’abitazione. Il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione del committente; la Corte d’appello di Lecce, in riforma, revocava il decreto e limitava a 1.500 euro l’importo dovuto, interpretando l’accordo “Prestazioni professionali” del marzo 2005 nel senso che la somma complessiva di 2.500 euro (indicata come “Totale prestazioni”) comprendeva sia il progetto sia la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per l’immobile in questione. L’ingegnere ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Il primo motivo, sull’interpretazione del contratto, è inammissibile: la Corte territoriale ha scelto una delle possibili letture del testo, opposta a quella del ricorrente, motivando compiutamente e dando primazia al criterio letterale — il primo indicato dalla legge — dal momento che l’accordo trattava insieme progetto, direzione lavori e coordinamento indicando un unico “Totale prestazioni” di 2.500 euro. Il ricorrente non può quindi contestare in cassazione la scelta ermeneutica alternativa alla propria; il richiamo alla buona fede e all’equo contemperamento è recessivo, non essendo il testo ambiguo. Il secondo motivo, sulla tariffa professionale degli ingegneri (l. n. 143/1949), è infondato: il compenso per “misura e contabilità dei lavori” non era stato incluso nella somma domandata e, comunque, sarebbe ricompreso nella direzione lavori, già coperta dalla pattuizione. Il terzo motivo, sull’omesso esame, è inammissibile, non fornendo le dichiarazioni invocate elementi decisivi.
Implicazioni pratiche
L’ordinanza ribadisce un limite strutturale del ricorso per cassazione in materia di interpretazione contrattuale: non è una terza istanza sul significato del contratto. Se il giudice di merito ha scelto una delle letture plausibili del testo motivandola, la parte che ne aveva proposta un’altra non può rimetterla in discussione in sede di legittimità. Sul piano redazionale, la vicenda insegna l’importanza di formulare con chiarezza gli accordi sui compensi professionali: un’unica voce “Totale prestazioni” che accorpa più attività verrà letta, salvo indici contrari, come prezzo complessivo e onnicomprensivo. Il criterio letterale prevale, e agli altri canoni si ricorre solo a fronte di un testo realmente ambiguo.
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