Addizionale sull’accisa contraria al diritto UE: il consumatore può chiedere il rimborso al fornitore ex art. 2033 c.c. (Cass. 2398/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 2398 del 5 febbraio 2026 (R.G.N. 26349/2024) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti.
Il principio di diritto
In tema di addebito dell’addizionale provinciale sull’accisa relativa all’energia elettrica, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea è legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato). La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost. n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
Il fatto
Una società conveniva il proprio fornitore di energia elettrica per ottenere, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionale provinciale sull’accisa per i consumi del 2010-2011. Il Tribunale di Pavia accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello del fornitore. Quest’ultimo ricorreva per cassazione con quattro motivi, sostenendo l’assenza dei presupposti dell’indebito, la legittimità tributaria dei versamenti e l’inefficacia orizzontale delle direttive UE, oltre a censurare la condanna alle spese d’appello.
La motivazione
Il ricorso è infondato. I primi tre motivi, trattati congiuntamente, sono respinti in adesione al principio già affermato da Cass. n. 13740/2025 e costantemente ribadito: il consumatore finale che ha pagato al fornitore, in via di rivalsa, l’addizionale provinciale poi riconosciuta contraria al diritto UE è legittimato all’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente verso il fornitore, poiché l’illegittimità costituzionale della norma interna (Corte cost. n. 43/2025) determina, tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa della prestazione. La motivazione della sentenza impugnata va soltanto corretta in diritto, restando fermo il rigetto. Il quarto motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese d’appello, è manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione. In dispositivo la Corte rigetta il ricorso, con integrale compensazione delle spese di legittimità in ragione della recente evoluzione giurisprudenziale sulla questione.
Implicazioni pratiche
L’utente che ha pagato in bolletta l’addizionale provinciale sull’accisa oggi ha una via diretta per il rimborso: può agire ex art. 2033 c.c. contro il proprio fornitore, senza dover chiamare in causa lo Stato, entro il termine decennale di prescrizione. La pronuncia consolida l’orientamento inaugurato da Cass. 13740/2025 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025 e sarà il fornitore, una volta rimborsato il cliente, a rivalersi sull’Erario.
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