Sanzione disciplinare sproporzionata nel pubblico impiego: il giudice deve rideterminarla anche senza domanda (Cass. 19280/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 19280 dell’11 giugno 2026 (R.G.N. 24940/2024) — Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Guglielmo Cinque.
Il principio di diritto
In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 — che, nel caso di annullamento della sanzione per difetto di proporzionalità, prevede che il giudice “può rideterminare la sanzione” tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato — va interpretato nel senso che il giudice ha il potere-dovere di rimodulare la sanzione anche in difetto di sollecitazione dell’amministrazione, poiché un’assoluta discrezionalità renderebbe la norma priva di ragionevolezza e contrastante con la necessità di tutelare gli interessi pubblici coinvolti. Inoltre, l’art. 59, comma 2, del c.c.n.l. Funzioni Locali (sanzione per la mancanza più grave in caso di più violazioni compiute con un’unica azione) opera solo quando le infrazioni siano punite con sanzioni di diversa entità.
Il fatto
A una dipendente pubblica — architetto con qualifica di funzionario tecnico — era stata irrogata la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione per un contegno ritenuto irriguardoso verso una consigliera e l’amministrazione comunale. Il Tribunale di Bergamo rigettava l’impugnazione; la Corte d’appello di Brescia, in riforma, dichiarava illegittima la sanzione perché sproporzionata, senza applicarne una meno grave — sul rilievo che le parti non ne avevano fatto domanda — e condannava il Comune alla restituzione del trattenuto. Il Comune di Gorle ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
I primi tre motivi sono rigettati. L’art. 59, comma 2, del c.c.n.l. (che impone la sanzione per la mancanza più grave in caso di più violazioni con unica azione) opera solo se le infrazioni sono punite con sanzioni di diversa entità: nella specie tutte le condotte rientravano nella medesima previsione dell’art. 57, comma 3, lett. b), punita con la stessa sanzione, sicché correttamente la Corte ha applicato i criteri di gradualità e proporzionalità del comma 1. Il secondo e il terzo motivo, sull’omesso esame di precedenti e sulla valutazione dei “richiami”, sono inammissibili perché sollecitano un riesame del merito. È invece fondato il quarto motivo: l’art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice il potere-dovere di rideterminare la sanzione annullata per difetto di proporzionalità anche senza un’espressa domanda delle parti (Cass. n. 10236/2023; n. 18846/2024; n. 1818/2025). La sentenza va perciò cassata con rinvio su questo punto.
Implicazioni pratiche
La decisione chiude una prassi difforme: nel pubblico impiego privatizzato, quando la sanzione disciplinare è annullata perché sproporzionata, il giudice non può limitarsi alla declaratoria di illegittimità, ma deve rimodulare la misura tenendo conto della gravità del fatto e dell’interesse pubblico, anche in assenza di una richiesta dell’amministrazione o del lavoratore. Ne deriva che l’esito della lite non è necessariamente l’azzeramento della sanzione, ma la sua riconduzione alla misura proporzionata. Sul concorso di violazioni, infine, la regola della “mancanza più grave” presuppone infrazioni sanzionate in modo diverso: se le condotte ricadono nella stessa fascia sanzionatoria, si applica la graduazione ordinaria per proporzionalità.
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