Indennità di accompagnamento: la supervisione continua integra il requisito e la decorrenza segue la documentazione anteriore alla domanda (Cass. lav. 19606/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 19606 del 13 giugno 2026 (R.G. 22871/2025), adunanza camerale del 28 maggio 2026 — Presidente Mancino, Relatrice Pisapia.

Il principio di diritto

In tema di indennità di accompagnamento, la documentazione specialistica pubblica che attesti, in epoca anteriore alla domanda amministrativa, una condizione di necessità di assistenza continuativa e di supervisione costante nelle attività di base della vita quotidiana deve essere valutata alla luce del corretto parametro normativo di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, verificando se essa integri già, alla data della domanda, l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, senza poter essere svalutata mediante il solo richiamo alla natura progressiva della patologia, in assenza di specifici elementi contrari.

Il fatto

La parte assistita proponeva opposizione ad accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ.) per contestare la decorrenza del requisito sanitario dell’indennità, riconosciuta soltanto dal gennaio 2024 e non dalla data della domanda amministrativa (18 luglio 2023). Valorizzava la documentazione specialistica già prodotta in sede di ATP, attestante una condizione di non autosufficienza e di necessità di assistenza continua anche anteriore alla domanda.

Il Tribunale di Napoli Nord rigettava l’opposizione, recependo le conclusioni del consulente tecnico e confermando la decorrenza dal gennaio 2024. Avverso tale sentenza la parte ricorreva per cassazione con un unico motivo; l’INPS resisteva con controricorso.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. L’art. 1 della legge n. 18 del 1980 richiede, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza aiuto permanente ovvero l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua. La necessità di supervisione continua nelle attività fondamentali — funzionalmente diretta a prevenire situazioni di pericolo — esclude l’autonomia dell’interessato e integra il requisito richiesto dalla norma.

La documentazione specialistica pubblica, anteriore alla domanda, che attestava una necessità di assistenza continuativa e di supervisione costante nelle attività di base era giuridicamente rilevante e non poteva essere svalutata dal Tribunale con il solo richiamo al carattere cronico-progressivo della patologia: occorreva invece verificare se quel quadro clinico fosse già sussumibile nella previsione dell’art. 1 alla data della domanda amministrativa. La Corte cassa con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la decorrenza attenendosi al principio enunciato.

Implicazioni pratiche

Ai fini dell’indennità di accompagnamento, la “necessità di supervisione continua” nelle attività di base della vita quotidiana non è una mera difficoltà: integra il requisito dell’assistenza continua richiesto dalla legge. Chi assiste una persona non autosufficiente può far valere la documentazione specialistica anteriore alla domanda per ancorare la decorrenza del beneficio all’epoca in cui quel bisogno era già documentato.

La natura progressiva di una patologia (ad esempio una demenza) non può essere usata dal giudice per posticipare la decorrenza: se un certificato pubblico attesta già, prima della domanda, una condizione di assistenza continuativa e supervisione costante, quella condizione va valutata con il corretto parametro dell’art. 1 legge n. 18/1980, e può essere svalutata solo in presenza di specifici elementi contrari. Un profilo di rilievo pratico nel contenzioso previdenziale sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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