Critica sindacale anche “politica”: lecita se rispetta continenza e pertinenza, illecita se diventa illazione priva di riscontro (Cass. 2844/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026 (R.G.N. 9530/2022) — Presidente Irene Tricomi, Relatore Roberto Bellè.

Il principio di diritto

“La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano ‘politico’ delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.”

Il fatto

Un’organizzazione sindacale agiva ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori contro l’Agenzia delle Dogane per condotta antisindacale. Una propria dirigente sindacale, in un’intervista televisiva, dopo aver riferito di irregolarità in una procedura concorsuale interna, aveva affermato che i concorsi sarebbero stati alterati per creare una classe dirigente fedele, funzionale a colpire i piccoli contribuenti risparmiando i grandi evasori. L’Agenzia le contestava il superamento dei limiti del diritto di critica e la sanzionava con un rimprovero verbale. Il ricorso ex art. 28 veniva respinto in fase sommaria, in opposizione e in appello. Il sindacato ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

La Corte premette che il giudizio sulla ritorsività della condotta datoriale è di merito e che l’onere di provare l’intento ritorsivo grava su chi lo afferma. La valutazione della Corte d’appello — che aveva collocato l’iniziativa disciplinare in una dialettica tra uffici di diverso rango gerarchico, senza elementi concreti di lesione della libertà sindacale — non è sindacabile in sede di legittimità, risolvendosi le censure in un’inammissibile richiesta di riesame del fatto.

Nel merito del diritto di critica, la Corte distingue la continenza formale (il “modo” dell’espressione, qui non in discussione) dalla continenza sostanziale (il contenuto). Quest’ultima non richiede la verità assoluta dei fatti, ma la loro veridicità putativa: è legittima l’opinione su fatti in sé non noti, purché soggettivamente desumibili dai fatti noti e dal contesto secondo parametri di razionalità sufficiente, oltre che non offensiva e pertinente all’interesse tutelato. Nel caso concreto, il nesso tra illegittimità concorsuali e favoritismi restava fuori dalla contestazione disciplinare; ciò che eccedeva il limite era l’affermazione di un intento ultimo dell’istituzione di perseguire i piccoli contribuenti lasciando impuniti i grandi evasori: profilo privo di qualsiasi riscontro anche solo indiziario e quindi mera illazione, idonea a minare il rapporto di fiducia tra cittadino e Stato su un tema come quello fiscale. Generico il richiamo alla tutela del whistleblowing, esclusa in mancanza del requisito di veridicità/continenza sostanziale. Il diritto di critica sindacale può estendersi al piano politico (Corte cost. n. 290/1974), ma incontra sempre i limiti di continenza e pertinenza, comuni al lavoratore e al sindacalista. Ricorso rigettato.

Implicazioni pratiche

Il dirigente sindacale gode di un diritto di critica ampio, che può toccare anche temi politici e sociali connessi alle condizioni di lavoro, ma non illimitato. La linea di confine non è la verità assoluta dell’affermazione, bensì la sua sostenibilità razionale a partire dai fatti noti e dal contesto. L’opinione e il giudizio di valore non offensivo restano sempre leciti; diventa illegittima l’attribuzione di intenti gravi e disonorevoli priva di riscontro anche indiziario, che trasmoda in illazione denigratoria. Per chi promuove un’azione ex art. 28, resta fermo che l’intento ritorsivo va provato e che gli effetti “extra-disciplinari” della sanzione non bastano, da soli, a dimostrare la lesione della libertà sindacale. La qualifica sindacale non amplia i limiti di continenza rispetto a quelli comuni a ogni lavoratore. Esito: ricorso rigettato.

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