Interdittiva antimafia e obbligo di contraddittorio procedimentale (TAR Abruzzo n. 50 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, l’adozione dell’informazione interdittiva antimafia ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011 deve essere preceduta dal contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del medesimo decreto. Tale garanzia non può ritenersi assolta da un contraddittorio svolto in un momento anteriore e con riferimento all’adozione di una diversa misura, quale la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, attesa la natura nuova e maggiormente afflittiva dell’interdittiva. L’Amministrazione che ometta il contraddittorio deve dare conto delle “particolari esigenze di celerità” che giustificano la deroga, non potendo queste essere desunte implicitamente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore dell’allevamento, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura dell’Aquila ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011. Nel ricorso, il ricorrente esponeva di essere già sottoposto, da tempo, alla misura della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del medesimo decreto, e che l’emissione della nuova e diversa misura interdittiva non era stata preceduta da un nuovo contraddittorio procedimentale, pur essendo intervenuti nuovi sviluppi e pur non essendo indicati i motivi per cui le misure già disposte non fossero più ritenute sufficienti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo, nella fase cautelare, ha accolto l’istanza di sospensione, ritenendo sussistente il fumus boni iuris del ricorso. Il collegio ha rilevato che, prima dell’emissione dell’interdittiva impugnata, non era stato instaurato il contraddittorio tra la Prefettura e il ricorrente, pur essendo tale garanzia stata assolta in precedenti occasioni, ma con riguardo alla diversa misura della prevenzione collaborativa.

La Sezione ha chiarito che la mancata effettuazione del contraddittorio procedimentale non può essere sanata dallo svolgimento, in un momento molto anteriore, di quello finalizzato all’emissione di altra misura. L’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, come evidenziato dal ricorrente, distingue nettamente la tempestiva comunicazione degli elementi sintomatici in relazione ai presupposti per l’adozione dell’interdittiva antimafia da quelli per l’applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis. La comunicazione riferita all’applicazione della misura collaborativa non può, pertanto, ritenersi idonea a garantire il rispetto delle garanzie procedimentali con riguardo all’irrogazione di una nuova, diversa e più grave misura.

Il TAR ha inoltre sottolineato come il diverso momento di emissione dell’interdittiva rispetto alle misure di prevenzione già emesse rendesse evidentemente necessario un nuovo contraddittorio, anche alla luce dei nuovi sviluppi intercorsi e della circostanza che l’impresa era sottoposta da tempo a misure di controllo da parte della Prefettura. Tale contraddittorio avrebbe consentito di chiarire le ragioni per cui le misure di prevenzione collaborativa non erano più ritenute sufficienti.

Infine, il collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato non dà conto delle “particolari esigenze di celerità” che avrebbero indotto la Prefettura a omettere il contraddittorio, nulla affermando al riguardo e nemmeno dando conto delle risultanze delle disposte misure di prevenzione. Sussisteva, altresì, il pericolo di danno grave e irreparabile, atteso che l’attività di allevamento costituiva, secondo quanto dedotto, l’unica fonte di reddito del ricorrente e del suo nucleo familiare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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