Avviso orale legittimo anche senza prove di reati commessi (TAR Calabria n. 1340 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 determina un impatto minimo sui diritti di libertà del destinatario e assolve una funzione preventiva, non punitiva. La valutazione di proporzionalità della misura va formulata in chiave prognostica, avuto riguardo alla probabilità della futura condotta dell’avvisato e alla sua pericolosità sociale. Il giudizio sulla pericolosità non richiede prove compiute, quali quelle poste a base di una sentenza penale, sulla commissione di reati, essendo sufficienti risultanze fattuali idonee a indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione. È pertanto legittimo adottare l’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, tale da far ragionevolmente ascrivere il destinatario a una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Fatto
Il Questore di Catanzaro ha emesso nei confronti del ricorrente un avviso orale, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il destinatario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, contestando l’insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza del 24 settembre 2020 per difetto di periculum in mora. La causa è pervenuta alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione della natura dell’avviso orale, qualificandolo come provvedimento a impatto minimo sui diritti di libertà del cittadino. Esso consiste nell’avvertimento della sussistenza di elementi di fatto che facciano ritenere l’appartenenza del destinatario a una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, cui sono applicabili le misure di prevenzione, allo scopo di prevenire la commissione di reati e di invitare a una condotta conforme alla legge.
Da tale natura discende il criterio di valutazione. Trattandosi di provvedimenti che non puniscono comportamenti pregressi ma prevengono condotte future, potenzialmente lesive della sicurezza e dell’incolumità pubblica, la proporzionalità va accertata in chiave preventiva. Rileva la valutazione prognostica che l’autorità amministrativa è tenuta a compiere circa la probabilità della futura condotta dell’avvisato e la sua pericolosità sociale.
Il giudizio sulla pericolosità sociale non esige, quindi, prove compiute sulla commissione di reati. Sono sufficienti risultanze fattuali che inducano l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che sia accertata la rilevanza penale delle condotte. È dunque legittimo adottare l’avviso orale in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali.
Nel caso concreto, il Tribunale valorizza gli esiti di una perquisizione eseguita nell’ambito di un controllo antidroga, con il rinvenimento di sostanza stupefacente, di un bilancino di precisione e di altro materiale, oltre all’indicazione del cane antidroga. Da tali elementi, sinteticamente richiamati nel provvedimento gravato, l’amministrazione ha tratto non irragionevolmente la pericolosità sociale del ricorrente e la sua ascrivibilità a una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Tribunale esclude che la mancata sottoposizione ad arresto in flagranza valga a escludere una condotta di vita reprensibile ai fini della prevenzione. Parimenti irrilevante è la circostanza della presentazione del ricorso per la separazione personale dei coniugi, che non vale a immutare il quadro oggettivo dei fatti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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