Il diniego di tutela cautelare avverso la revisione della pianta organica delle farmacie (TAR Calabria n. 480 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di aggiornamento della pianta organica delle farmacie ha natura programmatoria ed è pertanto inidoneo a generare di per sé un danno grave e irreparabile, difettando il requisito del periculum in mora. Lo spostamento delle sedi farmaceutiche ivi previsto si attua solo mediante successivi provvedimenti autorizzativi, i quali possono essere autonomamente impugnati e costituiscono il momento in cui l’interesse del farmacista assume concretezza attuale.

Il Fatto

Una farmacista ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta comunale di revisione biennale della pianta organica delle farmacie, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, ivi comprese le delibere di variazione al PEG e al PIAO. Il provvedimento prevedeva lo spostamento di alcune sedi farmaceutiche dislocate sul territorio comunale.

La ricorrente ha dedotto la lesione della propria posizione di titolare di farmacia, ritenendo che il nuovo assetto pianificatorio pregiudicasse in modo grave e irreparabile la propria attività, e ha instaurato il giudizio dinanzi al TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha negato l’accoglimento dell’istanza di tutela cautelare, richiamando la natura programmatoria del provvedimento impugnato. Tale natura, ha osservato il Collegio, rende l’atto inidoneo a produrre immediatamente la lesione temuta dalla ricorrente, poiché la pianificazione non incide di per sé sulla sfera giuridica del farmacista, ma richiede un passaggio applicativo successivo.

Secondo il Collegio, lo spostamento delle sedi farmaceutiche passa attraverso provvedimenti autorizzativi che rappresentano il momento in cui l’interesse del soggetto inciso si attualizza. Solo avverso tali atti potrà essere attivata adeguata tutela, anche cautelare, essendo in quella sede ravvisabile la sussistenza del periculum in mora richiesto dall’art. 55 c.p.a.

La carenza del requisito del danno grave e irreparabile ha determinato il rigetto della domanda incidentale, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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