Insufficiente preparazione e rigetto della cautela (TAR Calabria n. 481 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammissione degli studenti alla classe successiva, il giudizio espresso dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale è riconducibile alla potestà tecnico-discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta. Le eventuali omissioni informative, procedimentali o attuative dei piani didattici intervenute nel corso dell’anno non incidono sulla legittimità del giudizio finale, che si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dell’alunno, requisiti indispensabili per accedere alla fase successiva di studi. In sede cautelare, l’ammissione all’anno successivo in presenza di un grave deficit formativo può costituire uno svantaggio per lo studente, con conseguente rigetto dell’istanza di sospensione.
Il Fatto
Il legale rappresentante di un minore studente, esercente i poteri tutelari, ha impugnato il verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026 nella parte in cui il consiglio di classe ha deliberato la non ammissione alla classe successiva, con rimodulazione del Piano Formativo Individualizzato (PFI). Il ricorrente ha contestato anche il Piano Didattico Personalizzato (PDP) adottato in luogo del PEI e ogni atto presupposto, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento.
Costituitisi il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’ufficio scolastico territoriale, la domanda cautelare è stata trattata nella camera di consiglio del 2 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’accoglimento dell’istanza cautelare in materia di ammissione scolastica è percorribile solo ove lo studente possa proseguire agevolmente negli studi di livello superiore. In presenza di un grave deficit formativo, ancorché limitato a una sola materia ma di sicuro rilievo, l’ammissione all’anno successivo potrebbe costituire uno svantaggio per lo studente, aggravandone la condizione, con riferimento a TAR Calabria, Sez. II, ord. 17 dicembre 2025, n. 654, ord. 26 luglio 2024, n. 451 e ord. 28 novembre 2024, n. 724.
Nel merito, il Collegio ha osservato che i giudizi del consiglio di classe in sede di scrutinio finale sono espressione di potestà tecnico-discrezionale, sindacabile solo per difetto di motivazione, carenza istruttoria e illogicità manifesta. Nel caso di specie, il verbale degli scrutini indicava espressamente le ragioni della mancata ammissione, deliberata all’unanimità, evidenziando gli esiti insufficienti in un elevato numero di discipline e il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, nonché il quadro complessivo aggravato da un’elevata percentuale di assenze.
Il Consiglio di classe ha qualificato la ripetizione dell’anno come opportunità formativa per maturare maggiore consapevolezza del proprio ruolo di studente. Quanto alle eventuali omissioni intervenute nel corso dell’anno, il Tribunale ha ritenuto che esse non possano incidere sulla legittimità del giudizio finale, fondato esclusivamente sull’insufficiente preparazione e sull’incompleta maturazione personale, richiamando i precedenti di cui a TAR Calabria, Sez. II, ord. 9 settembre 2022, n. 411, TAR Piemonte, Sez. II, 4 aprile 2022, n. 321 e TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 5 agosto 2021, n. 5456.
Conclusivamente, l’istanza cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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