L’esclusione dal concorso per uso personale di stupefacenti è legittima se motivata (TAR Lazio n. 13743 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del possesso della condotta incensurabile attribuisce all’Amministrazione un ampio potere discrezionale, finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo a quei candidati che, per qualità morali e di comportamento, offrano ragionevole affidamento di tutelare la credibilità e il prestigio delle future funzioni. Tale valutazione è sottratta al sindacato giurisdizionale di merito, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali. Una motivazione stringata, che richiami specifici precedenti comportamentali, è sufficiente a sostenere l’esclusione, purché non arbitraria.
Il Fatto
La parte ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, superando le prove scritte, di efficienza fisica e psico-fisica. L’Amministrazione, tuttavia, ne disponeva l’esclusione per non avere tenuto una condotta incensurabile, ai sensi dell’art. 635, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 66/2010 e dell’art. 2, comma 4, lettera e), del Bando, avendo ricevuto due segnalazioni alla Prefettura per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale venivano impugnati con ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure con cui si contestava l’irragionevolezza e la carenza di motivazione del provvedimento. Ha richiamato il carattere ampio e discrezionale della valutazione amministrativa sul requisito della condotta incensurabile, che si connota come giudizio prognostico sull’affidabilità del candidato a ricoprire funzioni pubbliche. Ha precisato che tale valutazione è sindacabile solo al parametro dell’arbitrarietà, come stabilito dalla giurisprudenza richiamata in sentenza.
Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice aveva specificamente indicato i due precedenti, risalenti al 2015 e al 2017, e per il secondo aveva richiamato il provvedimento prefettizio di sospensione della carta d’identità per l’espatrio, del passaporto e del porto d’armi. La Corte ha ritenuto che tale motivazione, ancorché sintetica, consentisse di comprendere le ragioni dell’esclusione, non risultando né irragionevole né arbitraria. Il sindacato del giudice amministrativo, pertanto, non poteva spingersi oltre, a rivalutare nel merito la gravità dei fatti.
La valutazione della Commissione, fondata su un giudizio di affidabilità e credibilità, si sottrae al sindacato del giudice amministrativo, salvo che la decisione non risulti manifestamente illogica o arbitraria, come nel caso di specie. La pronuncia ha confermato la legittimità dell’esclusione e condannato il ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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