Silenzio-inadempimento su istanza di demolizione e pendenza del condono (TAR Lazio n. 10686 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo confinante con l’immobile sul quale sia stato realizzato un abuso edilizio è titolare di una posizione di interesse legittimo, qualificata dalla vicinitas, all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori dell’Amministrazione comunale; il silenzio serbato sull’istanza-diffida integra gli estremi del silenzio-inadempimento, sindacabile ai sensi dell’art. 31 c.p.a. L’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, ex art. 2 della legge n. 241/1990, impone l’adozione di un provvedimento espresso, quale che ne sia il contenuto, di accoglimento o di rigetto. In pendenza di un procedimento di condono edilizio non ancora definito, invece, non sussiste un obbligo attuale di emanare l’ordine di demolizione, poiché l’adozione di misure repressive sarebbe incompatibile con l’eventuale esito favorevole della sanatoria. L’accertata occupazione illegittima del fondo, coperta da giudicato, rende evidente l’interesse al ricorso del confinante.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in Roma, aveva diffidato Roma Capitale, con istanza del 18/11/2025, ad adottare i provvedimenti repressivi e sanzionatori conseguenti al rigetto, risalente al 2009, della domanda di condono presentata dal dante causa dell’attuale controinteressato per un fabbricato agricolo realizzato abusivamente, in parte su suolo altrui, negli anni ’80. Il diniego di condono era stato annullato in primo grado, ma il Consiglio di Stato, con sentenza del 2025, aveva riformato la decisione, confermando la legittimità del diniego per mancato nulla osta paesaggistico. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale, la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Comune ad adottare l’ordine di demolizione, con nomina di un Commissario ad acta. Si costituivano Roma Capitale e il controinteressato, il quale eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, segnalando la pendenza di un’ulteriore istanza di condono del 1995 e la riattivazione dell’istruttoria sulla pratica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio respinge l’eccezione di inammissibilità, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il proprietario confinante è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e può agire avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a. Nella specie, l’interesse al ricorso è reso evidente dall’accertata occupazione illegittima di una porzione del fondo della ricorrente, circostanza coperta da giudicato e idonea a qualificare la posizione della stessa in termini di interesse differenziato.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato nella parte in cui si contesta l’inerzia sulla istanza-diffida del 18/11/2025. La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento, quale che ne sia la natura, frustra l’interesse pretensivo del privato ed è in contrasto con l’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost.
La domanda volta a ottenere la condanna all’adozione dell’ingiunzione di demolizione è invece respinta, alla luce del complesso quadro fattuale e giuridico emergente dagli atti. Rilevano, in particolare, la pendenza della domanda di condono del 1° marzo 1995, avente ad oggetto opere di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso, non ancora definita, e l’avvenuto rilascio del nulla osta paesaggistico finalizzato al riesame del precedente diniego. In tale contesto, l’adozione di misure demolitorie sarebbe preclusa, o comunque inefficace, potendo risultare incompatibile con l’esito del procedimento di sanatoria ancora pendente.
Il ricorso è accolto in parte qua, con ordine all’Amministrazione comunale di emanare un provvedimento espresso e motivato sull’istanza-diffida entro 60 giorni. Per il caso di perdurante inadempimento, viene sin d’ora nominato Commissario ad acta il Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva entro 60 giorni dal suo insediamento. I compensi del Commissario sono posti a carico dell’Ente locale e costituiscono danno erariale se corrisposti per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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