Art. 672 c.c. Spese per la prestazione del legato

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato.

Funzione della norma

La regola è che le spese per la prestazione del legato gravano ordinariamente sull’onerato, cioè sul soggetto tenuto alla prestazione, salvo diversa disposizione testamentaria (Trib. Livorno 228/2024). La ratio della norma non è distribuire qualunque costo genericamente collegato al bene legato, ma individuare chi sopporta gli esborsi strettamente strumentali all’adempimento del legato stesso.

Cosa rientra nelle spese di prestazione

Le spese di prestazione sono quelle direttamente funzionali all’adempimento dell’obbligo del legato: ad esempio i costi necessari per consegnare la cosa legata al legatario o per rendere possibile l’esercizio del diritto attribuito. Vanno tenute distinte dagli oneri inerenti alla cosa legata (art. 668 c.c.), dai debiti ereditari, dai pesi ereditari in generale, e dalle spese di gestione o di godimento del bene successive alla consegna, che seguono discipline proprie.

La derogabilità della regola

La regola secondo cui le spese di prestazione sono a carico dell’onerato è derogabile: il testatore può disporre diversamente, ponendo le spese a carico del legatario o di un altro soggetto, oppure ripartendole in modo differente.

Errori frequenti

  • Imputare all’onerato ogni spesa comunque collegata al bene legato. Solo le spese strumentali alla prestazione del legato ricadono sull’onerato; oneri inerenti alla cosa, debiti ereditari e spese di gestione successiva seguono discipline distinte.
  • Ignorare l’eventuale volontà testamentaria contraria alla regola legale. Il testatore può derogare al criterio legale di imputazione delle spese di prestazione.

Cosa fare

Va verificato se il testatore abbia disposto diversamente rispetto alla regola legale sull’imputazione delle spese di prestazione del legato.

Va distinta la spesa di prestazione, a carico dell’onerato, dagli oneri inerenti alla cosa, dai debiti ereditari e dalle spese di gestione successive alla consegna del bene.

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