Art. 668 c.c. Adempimento del legato

Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

Funzione della norma

L’art. 668 c.c. disciplina un profilo specifico del legato di cosa determinata: stabilisce che il legatario sopporta gli oneri inerenti alla cosa legata, mentre restano distinti e, salvo diversa disposizione, non si trasferiscono su di lui i debiti ereditari in quanto tali, che continuano a gravare sull’eredità e sugli eredi secondo il sistema dei debiti e pesi ereditari (artt. 752, 756 c.c.). La funzione della norma è delimitare il contenuto patrimoniale effettivo del legato: il legatario riceve la cosa legata con i pesi che la seguono oggettivamente, ma non per questo assume la posizione di erede né diviene successore universale del de cuius.

Gli oneri inerenti alla cosa: a carico del legatario

Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il relativo peso è sopportato dal legatario: si tratta di vincoli oggettivamente connessi al bene, che ne seguono la sorte indipendentemente dal titolo di acquisto.

I debiti dell’eredità garantiti dalla cosa: a carico dell’erede

Se la cosa legata è invece vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede resta tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, salvo che il testatore abbia diversamente disposto: qui il vincolo sulla cosa non trasforma il legatario in debitore, restando l’obbligazione a carico dell’erede secondo il regime ordinario dei debiti ereditari.

Errori frequenti

  • Ritenere che il legatario debba farsi carico di ogni debito garantito dalla cosa legata. Solo gli oneri inerenti oggettivamente al fondo (servitù, canoni, rendite fondiarie) gravano sul legatario; i debiti dell’eredità restano a carico dell’erede.
  • Considerare il legatario responsabile in via generale dei debiti ereditari per il solo fatto di aver ricevuto un bene gravato. Il legatario non diventa successore universale né risponde dei debiti ereditari come l’erede.

Cosa fare

Va distinto, per ogni vincolo gravante sulla cosa legata, se si tratti di un onere oggettivamente inerente al bene (a carico del legatario) o di un debito dell’eredità garantito dal bene (a carico dell’erede).

Va verificato se il testatore abbia diversamente disposto rispetto al riparto legale tra oneri inerenti alla cosa e debiti dell’eredità.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *