Art. 690 c.c. Obblighi dei sostituiti

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Funzione della norma

L’art. 690 c.c. disciplina specificamente gli obblighi gravanti sui sostituiti e pone una regola di continuità tra la posizione dell’istituito e quella del sostituito: chi subentra per effetto della sostituzione non acquista, di regola, una disposizione depurata dai pesi, ma deve adempiere gli obblighi imposti all’istituito, salvo che il testatore abbia espresso una diversa volontà oppure si tratti di obblighi di carattere personale.

La ratio della norma è preservare l’unità tra attribuzione testamentaria e relativi pesi, evitando che il meccanismo sostitutivo vanifichi oneri, modalità e limiti che il testatore aveva collegato alla disposizione mortis causa (art. 587 c.c.).

L’oggetto della disposizione: gli effetti, non i presupposti della sostituzione

La norma ha un oggetto puntuale: non regola quando operi la sostituzione, ma quali effetti produca, sul piano degli obblighi, il subentro del sostituito nella disposizione testamentaria. La regola è che il peso segue l’attribuzione, perché il testamento è atto con cui il disponente organizza un assetto successorio unitario per il tempo successivo alla propria morte.

Le due eccezioni: volontà contraria del testatore e obblighi personali

Il subentro del sostituito negli obblighi dell’istituito conosce due eccezioni. La prima è la volontà contraria del testatore, che può espressamente liberare il sostituito da uno o più oneri gravanti sull’istituito originario. La seconda riguarda gli obblighi di carattere personale, che per loro natura presuppongono l’identità del soggetto originariamente designato e non si trasmettono al sostituto, anche in assenza di un’espressa esclusione testamentaria.

Errori frequenti

  • Ritenere che il sostituto acquisti la disposizione libera da ogni onere. Il sostituto subentra, di regola, anche negli obblighi imposti all’istituito.
  • Estendere al sostituto obblighi di carattere personale che presuppongono l’identità dell’istituito originario. Tali obblighi non si trasmettono al sostituto.

Cosa fare

Va verificato se il testatore abbia espresso una volontà contraria alla regola generale, liberando il sostituto da specifici obblighi gravanti sull’istituito.

Va accertata la natura, personale o meno, di ciascun obbligo imposto all’istituito, per stabilire se si trasmetta o meno al sostituto.

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