Art. 689 c.c. Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Funzione della norma

L’art. 689 c.c. disciplina due modalità particolari della sostituzione ordinaria: la sostituzione plurima e la sostituzione reciproca, collocandosi come norma di completamento del modello generale dell’art. 688 c.c., che resta il presupposto applicativo della chiamata sostitutiva nel caso in cui il primo istituito non possa o non voglia accettare l’eredità. La ratio della disposizione è evitare vuoti devolutivi e conservare, per quanto possibile, l’assetto successorio programmato dal testatore, nel quadro della devoluzione testamentaria che prevale su quella legittima finché la prima operi validamente (art. 457 c.c.).

L’art. 689 c.c. non modifica i presupposti della sostituzione ordinaria, già definiti dall’art. 688 c.c., ma interviene sulla sua struttura soggettiva, consentendo che i sostituti siano molteplici oppure che i coeredi si sostituiscano tra loro reciprocamente. Il primo tema da accertare, in termini forensi, non è se esista una generica volontà sostitutiva, ma se il testatore abbia costruito una chiamata alternativa semplice, plurima o reciproca.

La sostituzione plurima

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola persona a più: il testatore può quindi designare una pluralità di sostituti per un unico istituito, oppure un unico sostituto per una pluralità di istituiti, secondo la struttura soggettiva che ha inteso dare alla propria disposizione.

La sostituzione reciproca tra coeredi

La sostituzione può essere reciproca tra i coeredi istituiti: la figura ricorre quando il testatore vuole che, se uno dei coeredi istituiti non possa o non voglia accettare, la sua quota sia devoluta agli altri coeredi designati come sostituti reciproci.

Il criterio di ripartizione della quota vacante

Se i coeredi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione: la quota resa vacante dal coerede mancante si ripartisce, quindi, secondo le medesime proporzioni originarie, salvo diversa indicazione testamentaria. Se, invece, nella sostituzione è chiamata, insieme agli istituiti, anche un’altra persona estranea alla prima istituzione, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti, superando così il criterio proporzionale altrimenti applicabile.

Errori frequenti

  • Applicare sempre la ripartizione in parti uguali della quota vacante. Tra i soli coeredi originari si applica il criterio proporzionale delle quote fissate nella prima istituzione; la ripartizione in parti uguali opera solo se è chiamata anche una persona estranea alla prima istituzione.
  • Confondere la sostituzione reciproca con l’accrescimento tra coeredi. Si tratta di meccanismi distinti: la sostituzione reciproca discende da un’espressa disposizione del testatore, mentre l’accrescimento opera secondo i presupposti degli artt. 674 e seguenti c.c.

Cosa fare

Va verificato se il testatore abbia disposto una sostituzione semplice, plurima o reciproca, esaminando la struttura soggettiva della clausola testamentaria.

Va accertato, in caso di sostituzione reciproca tra coeredi con quote disuguali, se sia stata chiamata anche una persona estranea alla prima istituzione, condizione che muta il criterio di ripartizione della quota vacante.

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