Art. 691 c.c. Sostituzione ordinaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.

Funzione della norma

L’art. 691 c.c. estende espressamente ai legati la disciplina della sostituzione ordinaria, rendendo possibile che il testatore indichi un sostituto del legatario per il caso in cui il primo beneficiario non possa o non voglia conseguire il legato. La ratio della norma è evitare che la disposizione a titolo particolare resti senza effetto quando il primo legatario non acquisti o rinunzi, preservando, per quanto possibile, la destinazione individuale impressa dal testatore a uno specifico bene, diritto o utilità.

Il rapporto con la sostituzione dell’erede: attribuzione particolare, non universale

Nel rapporto con la sostituzione ordinaria dell’erede, il modello richiamato è lo stesso, ma applicato a un’attribuzione a titolo particolare e non universale: la sostituzione dell’erede incide su una chiamata ereditaria, mentre la sostituzione del legatario riguarda un legato e non muta la qualità del beneficiario, che resta legatario e non diventa erede.

La differenza di regime: acquisto automatico del legato e centralità della rinuncia

La differenza pratica maggiore sta nel regime di acquisto: l’eredità richiede accettazione, mentre il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunzia. Ne discendono una diversa centralità della rinuncia e una diversa posizione dell’onerato, che nel legato deve eseguire la prestazione verso il soggetto effettivamente beneficiario della delazione particolare (artt. 649, 662, 663 c.c.).

Le cause del mancato acquisto del legato da parte del primo beneficiario

Il presupposto operativo della sostituzione nel legato è il mancato acquisto del legato da parte del primo legatario, perché egli non può o non vuole conseguirlo. Può dipendere dall’incapacità di succedere o dall’indegnità, dato che l’indegno è escluso dalla successione salvo riabilitazione o contemplazione testamentaria nei limiti consentiti (artt. 462 e seguenti c.c.). Può dipendere dalla rinunzia al legato, che il codice ammette espressamente quale contrappeso all’acquisto automatico (artt. 649, 650 c.c.). Può inoltre derivare dal mancato avveramento di una condizione sospensiva apposta al legato o da altra causa che impedisca l’efficacia della disposizione a favore del primo legatario, perché le disposizioni a titolo particolare possono essere sottoposte a condizione e l’adempimento della condizione ha effetto retroattivo nei termini di legge (artt. 633, 645, 646 c.c.).

Errori frequenti

  • Ritenere che la sostituzione del legatario trasformi il sostituto in erede. Il sostituto nel legato resta legatario, non acquisisce la qualità di erede.
  • Applicare al legato le regole sull’accettazione dell’eredità. Il legato si acquista automaticamente, salva la rinuncia; il presupposto della sostituzione va quindi verificato secondo il diverso regime del legato.

Cosa fare

Va verificata la causa specifica del mancato acquisto del legato da parte del primo legatario — incapacità, indegnità, rinuncia o mancato avveramento di condizione sospensiva — per accertare l’operatività della sostituzione.

Va tenuta distinta, nell’applicazione della sostituzione al legato, la posizione del legatario sostituito da quella dell’erede sostituito, in ragione del diverso regime di acquisto delle due attribuzioni.

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