Art. 695 c.c. Diritti dei creditori personali dell’istituito
I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Funzione della norma
L’art. 695 c.c. disciplina in modo puntuale i diritti dei creditori personali dell’istituito sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria, stabilendo che tali creditori possono agire soltanto sui frutti dei beni vincolati. La norma risolve così un conflitto pratico preciso: da un lato l’istituito è titolare di una posizione patrimoniale reale sui beni, con godimento e libera amministrazione; dall’altro quei beni sono destinati alla successiva devoluzione al sostituito e non possono quindi essere trattati dai creditori personali come patrimonio pienamente libero e definitivamente acquisito dal debitore.
Il punto centrale è quindi immediato: il vincolo fedecommissario limita la garanzia patrimoniale generica dei creditori personali dell’istituito, sottraendo alla loro aggressione la sostanza dei beni vincolati e lasciando aggredibili soltanto i frutti (art. 2740 c.c.).
L’oggetto ammesso dell’azione esecutiva
Sul piano processuale-esecutivo, il creditore personale dell’istituito deve individuare correttamente l’oggetto dell’aggressione, perché non può pignorare il bene vincolato come se fosse nella piena disponibilità del debitore. È coerente con la norma il pignoramento dei frutti o delle somme spettanti all’istituito a tale titolo, mentre è in contrasto con il testo dell’art. 695 c.c. il tentativo di pignorare direttamente i beni formanti oggetto della sostituzione.
In caso di pignoramento eccedente questo limite, il sostituito e l’istituito hanno interesse a proporre le opposizioni consentite dall’ordinamento esecutivo, per far valere la natura vincolata del bene e sottrarlo all’azione dei creditori personali dell’istituito. Nei procedimenti esecutivi assumono rilievo la prova della natura vincolata del bene, la conoscibilità del vincolo e, per gli immobili, le risultanze di trascrizione e continuità delle trascrizioni (artt. 2643 e seguenti c.c.).
Errori frequenti
- Ritenere che i creditori personali dell’istituito possano aggredire direttamente i beni oggetto della sostituzione. La loro azione è limitata ai soli frutti dei beni vincolati.
- Trascurare la rilevanza della trascrizione del vincolo per gli immobili. La conoscibilità del vincolo, anche attraverso le risultanze di trascrizione, è elemento decisivo per opporlo ai creditori personali dell’istituito.
Cosa fare
Va verificato, in presenza di azioni esecutive promosse da creditori personali dell’istituito, che l’aggressione riguardi esclusivamente i frutti dei beni vincolati e non i beni stessi.
Va predisposta, per gli immobili oggetto della sostituzione, un’adeguata trascrizione del vincolo, al fine di renderlo opponibile ai creditori personali dell’istituito.