Simulazione relativa e donazione dissimulata: onere probatorio e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 14104 del 23.05.2023)
Principi di diritto (Massima)
La parte che deduce la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale deve specificare in quale modo il giudice di merito si sia discostato da essi, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra la propria interpretazione e quella accolta nella sentenza impugnata. Il vizio di violazione di legge non può essere dedotto per sollecitare un sindacato sulla valutazione delle prove, che è riservata al giudice di merito. Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale possono essere valorizzate quali meri elementi indiziari, senza che ciò implichi attribuzione di valore confessorio. Un’affermazione contenuta nella sentenza che non ha influito sul dispositivo costituisce un obiter dictum non impugnabile per difetto di interesse.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva accolto la domanda della banca volta ad accertare la natura relativamente simulata di un atto di compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione diretta, dichiarata nulla per difetto della forma solenne di cui all’art. 782 cod. civ.. Il giudice di merito aveva ritenuto che il corrispettivo della vendita fosse stato messo a disposizione della venditrice dalla madre, e non dall’acquirente, e che fosse stato utilizzato per estinguere i gravami sugli immobili, configurando un negozio privo di corrispettivo. Gli acquirenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso presentato da una società cessionaria del credito, in quanto depositato tardivamente e in quanto il principio invocato non era applicabile a un soggetto diverso dalla parte intimata.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Con riferimento alla doglianza ancorata all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha rilevato l’operatività della preclusione di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo la parte indicato le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito e la loro diversità. Quanto alla dedotta violazione di legge, la Corte ha evidenziato che il motivo non individuava alcuna erronea ricognizione della norma, ma trasmodava nella sollecitazione a un sindacato sulla valutazione delle prove. In particolare, la censura relativa all’art. 2697 cod. civ. non identificava alcuna concreta inversione dell’onere probatorio, mentre la dedotta violazione delle regole interpretative di cui agli artt. 1362 cod. civ. non precisava in quale modo il giudice si fosse discostato dai canoni legali.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché le censure sulla qualificazione del negozio in termini di donazione indiretta anziché diretta si risolvevano in una critica alle conclusioni raggiunte dal giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie. Il terzo motivo è stato respinto, in quanto la Corte territoriale non aveva attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, ma le aveva utilizzate quale elemento indiziario nell’ambito di una valutazione complessiva delle prove. Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile, perché la censura riguardava un obiter dictum in ordine alla domanda revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., che non aveva influito sul dispositivo della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 782 c.c. – Forma della donazione
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso