Art. 636 c.c. Divieto di nozze

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Funzione della norma

L’art. 636 c.c. disciplina in modo specifico la condizione testamentaria che impedisce le prime nozze o le ulteriori nozze e tutela la libertà matrimoniale del beneficiario, impedendo che il testatore subordini l’attribuzione ereditaria o il legato a una compressione della scelta di sposarsi o di risposarsi. La norma opera come regola speciale nel sistema delle condizioni testamentarie e va tenuta distinta sia dalle clausole meramente collegate allo stato personale del beneficiario sia dalla disciplina generale delle condizioni illecite, pur coordinandosi con essa sul piano degli effetti conservativi della disposizione (art. 634 c.c.; Trib. Cuneo 99/2025).

Il divieto della condizione ostativa al matrimonio

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori: il testatore non può subordinare l’attribuzione testamentaria alla rinuncia del beneficiario a sposarsi o a risposarsi, perché una simile clausola comprimerebbe la libertà matrimoniale in modo incompatibile con l’ordinamento.

L’eccezione: le prestazioni periodiche legate al celibato o alla vedovanza

Il legatario di usufrutto, di uso, di abitazione, di pensione o di altra prestazione periodica attribuita per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza non può goderne che durante il celibato o la vedovanza stessi: qui la norma non vieta il matrimonio, ma delimita nel tempo il godimento della prestazione, senza incidere sulla libertà di scelta matrimoniale del beneficiario, che resta libero di sposarsi, perdendo semplicemente il diritto a una prestazione che la legge collega a uno stato personale specifico.

Errori frequenti

  • Ritenere illecita ogni clausola che colleghi una prestazione periodica allo stato di celibato o vedovanza del beneficiario. Questa forma è espressamente ammessa dal secondo comma della norma, e va distinta dal divieto vero e proprio di contrarre matrimonio.
  • Considerare lecita una condizione che imponga al beneficiario di non sposarsi mai, pena la perdita dell’intera attribuzione ereditaria o del legato in sé. Tale condizione è illecita e ricade nel divieto dell’art. 636 c.c.

Cosa fare

Va verificato se la clausola in esame vieti in radice il matrimonio del beneficiario, ipotesi illecita, oppure si limiti a circoscrivere temporalmente il godimento di una prestazione periodica al periodo di celibato o vedovanza, ipotesi ammessa.

Va coordinata l’eventuale illiceità della condizione con il regime generale dell’art. 634 c.c., per stabilire se la sola clausola cada, lasciando ferma la disposizione, o se essa ne costituisca il motivo determinante.

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