Art. 697 c.c. Sostituzione fedecommissaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Funzione della norma

L’art. 697 c.c. estende la disciplina della sostituzione fedecommissaria anche ai legati, ma non crea una figura autonoma e liberamente utilizzabile di “legato fedecommissario”: richiama, invece, il modello eccezionale e tassativo ammesso per la sostituzione fedecommissaria dall’art. 692 c.c., sicché anche nel legato il vincolo successivo è valido solo nei casi consentiti dalla legge, mentre fuori da tali casi la clausola è nulla.

Il rapporto di presupposizione con l’art. 692 c.c.

Il rapporto con l’art. 692 c.c. è di presupposizione necessaria: l’art. 692 c.c. governa la validità e i limiti della sostituzione fedecommissaria nell’istituzione ereditaria, l’art. 697 c.c. ne applica la stessa logica alle attribuzioni a titolo particolare, l’art. 691 c.c. resta invece la sede della sostituzione ordinaria nei legati, mentre l’art. 698 c.c. riguarda il distinto tema dell’usufrutto successivo.

La struttura della sostituzione fedecommissaria nel legato

Sul piano tecnico, la sostituzione fedecommissaria nel legato è un’attribuzione a titolo particolare in favore di un primo legatario che acquista il bene o il diritto, ma lo acquista con obbligo di conservarlo e con destinazione successiva al sostituito, il quale riceverà in forza del testamento originario e non per successione dal primo beneficiario. La presenza di due beneficiari, da sola, non basta a configurare la figura: il dato qualificante è la chiamata successiva sul medesimo bene o diritto, accompagnata dal vincolo di conservazione e restituzione.

La distinzione dalla sostituzione ordinaria nel legato

Da qui la distinzione netta rispetto alla sostituzione ordinaria nel legato: nella figura ordinaria il sostituito consegue il legato solo se il primo legatario non può o non vuole acquistarlo; nella sostituzione fedecommissaria nel legato, invece, il primo beneficiario acquista, ma resta vincolato alla conservazione per la futura devoluzione al secondo. Il criterio operativo è quindi semplice: una chiamata alternativa configura sostituzione ordinaria; un’attribuzione successiva sul medesimo bene dopo l’acquisto del primo legatario può configurare un’ipotesi di sostituzione fedecommissaria ex art. 697 c.c., ma solo nei limiti rigorosi dell’art. 692 c.c.

Errori frequenti

  • Ritenere ammissibile un legato con obbligo di conservazione e restituzione al di fuori dei casi tassativi dell’art. 692 c.c. Anche nel legato, il vincolo fedecommissario è valido solo nei limiti eccezionali previsti per la sostituzione fedecommissaria.
  • Confondere la sostituzione fedecommissaria nel legato con la sostituzione ordinaria. Nella prima il primo beneficiario acquista e conserva con obbligo di restituzione; nella seconda il sostituto subentra solo se il primo legatario non acquista.

Cosa fare

Va verificato se la clausola testamentaria relativa al legato configuri una chiamata alternativa (sostituzione ordinaria, art. 691 c.c.) o un’attribuzione successiva sul medesimo bene con obbligo di conservazione (sostituzione fedecommissaria, art. 697 c.c.).

Va accertato, in quest’ultimo caso, che la clausola rientri nei presupposti tassativi dell’art. 692 c.c., pena la nullità del vincolo.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *