Art. 698 c.c. Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
Funzione della norma
L’art. 698 c.c. disciplina il legato di usufrutto successivo e serve a impedire che il testatore costruisca una catena di godimenti successivi sul medesimo bene idonea a comprimere troppo a lungo la proprietà e la circolazione dei beni, nel quadro di un testamento che può disporre per il tempo successivo alla morte sia a titolo universale sia a titolo particolare (artt. 587, 588 c.c.).
Il divieto di catena successiva di usufrutti
La disposizione vieta, oltre i limiti da essa consentiti, la costituzione testamentaria di una serie successiva di usufrutti in favore di più soggetti chiamati a godere l’uno dopo l’altro, perché l’usufrutto è diritto reale di godimento temporalmente limitato, e la sua reiterazione successiva per via testamentaria altererebbe la fisiologia del rapporto tra godimento temporaneo e piena proprietà (artt. 978, 981 c.c.).
Chi conserva il diritto: i primi chiamati a goderne
La norma stabilisce che la disposizione con cui è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità ha valore soltanto a favore di coloro che, alla morte del testatore, si trovano primi chiamati a goderne: le ulteriori chiamate successive, oltre la prima, restano prive di effetto, e il diritto si consolida definitivamente a favore dei soli beneficiari di primo grado individuati al momento dell’apertura della successione.
Errori frequenti
- Ritenere efficaci tutte le successive chiamate di usufrutto disposte in catena dal testatore. Solo i primi chiamati a goderne, individuati al momento della morte del testatore, acquistano il diritto.
- Confondere il limite dell’art. 698 c.c. con il divieto di sostituzione fedecommissaria. Si tratta di limiti distinti, riferiti rispettivamente alla successione di più usufruttuari e al vincolo di conservazione e restituzione tipico del fedecommesso.
Cosa fare
Va individuato, in presenza di una disposizione di usufrutto, rendita o annualità a favore di più persone successivamente chiamate, chi si trovi primo chiamato a goderne al momento della morte del testatore, poiché solo a suo favore la disposizione produce effetto.