Art. 790 c.c. Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

Funzione della norma

L’art. 790 c.c. si colloca sistematicamente all’interno della disciplina degli effetti della donazione, fungendo da deroga espressa e parziale al principio di irrevocabilità e di spoglio definitivo del disponente, sancito dall’art. 769 c.c. La funzione dell’istituto è eminentemente pratica, rispondendo a un’esigenza di flessibilità patrimoniale e di pianificazione: il donante, pur animato dallo spirito di liberalità verso il donatario, intende trattenere presso di sé il potere di destinare diversamente, in un momento successivo, una porzione specifica dei beni o delle somme donate. Tale strumento consente al disponente di cautelarsi economicamente senza inficiare, nella sua interezza, l’architettura causale della donazione principale.

Il carattere personale e non trasmissibile della riserva

La norma stabilisce che, se il donante muore senza aver esercitato la facoltà riservata, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi: la riserva di disporre è quindi un potere strettamente personale del donante, legato alla sua individuale volontà residua sul bene o sulla somma riservata, e non si trasmette per successione. Alla morte del donante, in assenza di un esercizio della facoltà da parte sua, l’oggetto riservato resta definitivamente acquisito al donatario secondo l’assetto della donazione originaria.

Errori frequenti

  • Ritenere che gli eredi del donante possano esercitare la facoltà di disporre riservata dal de cuius e non ancora esercitata. La norma esclude espressamente tale trasmissibilità.
  • Considerare la riserva di disporre come una clausola che sospende l’efficacia dell’intera donazione. La riserva incide solo sull’oggetto specificamente individuato, lasciando fermi gli effetti della donazione per il resto.

Cosa fare

Va verificato se il donante abbia effettivamente esercitato, prima della morte, la facoltà di disporre riservata su specifici beni o somme comprese nella donazione.

Va accertato che, in assenza di tale esercizio, gli eredi del donante non possano subentrare nella facoltà riservata, restando l’oggetto definitivamente acquisito al donatario.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *