Art. 750 c.c. Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell’aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione.

Funzione della norma

L’art. 750 c.c. stabilisce che, per i beni mobili, la collazione si realizza esclusivamente per imputazione: a differenza degli immobili, per i quali l’art. 746 c.c. riconosce al donatario la scelta tra conferimento in natura e imputazione, per i mobili la legge esclude in radice il rientro materiale del bene nella massa. La funzione sistematica della norma è adattare il meccanismo collatizio alla natura di beni fungibili, deperibili o soggetti a rapida obsolescenza, per i quali il conferimento in natura sarebbe spesso impraticabile o incongruo, e fissa criteri diversificati di stima a seconda che si tratti di beni consumabili, beni che si deteriorano con l’uso, o titoli e merci con prezzo corrente di mercato.

I criteri di stima differenziati

La norma distingue tre situazioni: per le cose che non si possono usare senza consumarle, se già consumate dal donatario, il valore si determina secondo il prezzo corrente al tempo dell’apertura della successione; per le cose che si deteriorano con l’uso, il valore va stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano a quella data; per titoli di Stato, altri titoli di credito quotati in borsa e derrate o merci con prezzo corrente stabilito dalle mercuriali, la stima segue i listini di borsa e le mercuriali del tempo dell’apertura della successione. In tutti i casi il momento rilevante resta l’apertura della successione, in coerenza con il criterio generale già fissato per gli immobili dall’art. 747 c.c.

La collazione delle quote sociali e la distinzione dall’azienda

«È stato precisato che la quota di società è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall’art. 750 c.c. per i beni mobili, poiché — non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci — attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria. La collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla “universitas rerum” dei beni di cui si compone, va compiuta, invece, secondo le modalità indicate dall’art. 746 c.c. per gli immobili, sicché — ove si proceda per imputazione — deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della successione (Cass. 502/2003).» (Cass. 2505/2022, che richiama Cass. 10756/2019)

Nella valutazione della quota sociale occorre tener conto anche del valore dell’avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell’azienda, poiché la partecipazione non può essere valutata come un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve considerarsi anche nella sua fisiologica propensione verso il futuro. Quando la vicenda riguardi solo l’accertamento della natura simulata di una cessione di quote, senza che sia stata proposta la domanda di divisione cui la collazione è funzionale, il giudizio si limita a verificare l’eventuale sproporzione tra prezzo e valore alla data della vendita, restando estranea la determinazione del valore alla data di apertura della successione.

La donazione indiretta immobiliare tramite provvista in denaro

Un punto centrale, spesso oggetto di contestazione, riguarda l’acquisto di un immobile con denaro fornito dal de cuius e intestato ad altro soggetto beneficiato: in tal caso la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene, e l’operazione integra donazione indiretta dell’immobile, non del denaro impiegato per l’acquisto.

«Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra — anche ai fini della collazione — donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (Cass. 13619/2017; Cass. 11491/2014; Cass. 18541/2014).» (Cass. 23508/2023)

Ne consegue che il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, secondo le regole degli artt. 746 e 747 c.c., e non il denaro secondo l’art. 750 c.c., quando risulti il collegamento univoco tra la dazione del denaro da parte del de cuius e l’acquisto del bene da parte del beneficiario. Quanto alla donazione con riserva di usufrutto, la stima ai fini della collazione va effettuata al momento dell’apertura della successione, che normalmente coincide con l’estinzione dell’usufrutto in capo al donante, sicché il bene va considerato come in piena proprietà.

Errori frequenti

  • Ritenere che la collazione dei mobili possa avvenire in natura. Per i beni mobili la collazione si fa soltanto per imputazione del valore.
  • Confondere la collazione della quota sociale, soggetta al regime dei mobili, con quella dell’azienda, soggetta al regime degli immobili. Le due fattispecie seguono criteri di stima e modalità di conferimento diversi.
  • Qualificare come donazione di denaro l’acquisto immobiliare finanziato dal de cuius e intestato a un terzo beneficiato. In presenza del collegamento univoco tra provvista e acquisto, la liberalità ha per oggetto l’immobile, non il denaro.

Cosa fare

Va individuata la categoria di bene mobile donato, per applicare il criterio di stima corretto tra cose consumabili, cose deteriorabili con l’uso e titoli o merci con prezzo corrente di mercato.

Va accertato, in caso di quote o partecipazioni societarie, se la donazione abbia avuto ad oggetto la quota o l’intera azienda, per individuare il corretto regime di collazione applicabile.

Va verificato, nell’acquisto di beni intestati a un terzo con provvista del de cuius, se sussista il collegamento univoco necessario a qualificare l’operazione come donazione indiretta del bene acquistato.

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