Art. 675 c.c. Accrescimento tra collegatari
L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
Funzione della norma
L’art. 675 c.c. regola l’accrescimento tra collegatari. La sua ratio è far espandere la porzione del legato rimasta vacante a favore degli altri collegatari, quando il testatore abbia disposto un legato congiuntivo, cioè una chiamata unitaria di più beneficiari sul medesimo oggetto.
Il legato congiuntivo come presupposto
Presupposto dell’accrescimento tra collegatari è l’attribuzione, con la medesima disposizione testamentaria, dello stesso oggetto a più legatari, senza ripartizione in porzioni distinte e autonome tra loro. Se il testatore ha invece assegnato a ciascun legatario una quota specifica e distinta dell’oggetto, la chiamata non è congiuntiva e l’accrescimento non opera secondo questa disciplina.
La derogabilità e il diritto di rappresentazione
L’accrescimento tra collegatari non opera quando dal testamento risulti una diversa volontà del testatore, il quale può quindi escluderlo o disporre diversamente per l’ipotesi in cui uno dei collegatari non possa o non voglia acquistare il legato. Resta comunque salvo, in ogni caso, il diritto di rappresentazione a favore dei discendenti del legatario mancante, ove ne ricorrano i presupposti.
Errori frequenti
- Applicare l’accrescimento tra collegatari quando l’oggetto del legato sia stato ripartito in quote distinte e autonome. Serve una chiamata congiuntiva sullo stesso oggetto, non una mera pluralità di legatari.
- Trascurare il diritto di rappresentazione a favore dei discendenti del legatario mancante. Tale diritto resta salvo anche quando l’accrescimento non opera per volontà contraria del testatore.
Cosa fare
Va verificato se il testatore abbia disposto un legato congiuntivo sullo stesso oggetto, o se abbia invece ripartito l’oggetto in porzioni distinte tra i legatari.
Va accertata l’eventuale volontà contraria del testatore all’accrescimento, e verificata la spettanza del diritto di rappresentazione ai discendenti del legatario mancante.