Art. 791 c.c. Condizione di riversibilità

Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Funzione della norma

La clausola di riversibilità si colloca nell’ambito degli elementi accidentali del contratto di donazione, intesi come pattuizioni che non incidono sull’esistenza del negozio liberale ma ne modulano l’efficacia nel tempo. Sistematicamente, l’art. 791 c.c. appartiene al Capo III del Titolo V del Libro II, dedicato alle donazioni, e deve essere letto in stretto coordinamento con il successivo art. 792 c.c., che ne disciplina gli effetti reali, nonché con i principi generali in tema di condizione posti dagli artt. 1353 e seguenti c.c.

L’istituto rappresenta una deroga convenzionale al principio di stabilità degli acquisti a titolo liberale: il donante, pur spossessandosi immediatamente e definitivamente del bene, si riserva, attraverso l’apposizione di una condizione risolutiva, la possibilità di vederlo rientrare nel proprio patrimonio in caso di premorienza del donatario, e, ove espressamente previsto, dei suoi discendenti. La ratio della clausola è di natura eminentemente conservativa e personale: si tratta di evitare che la liberalità, nata dall’affectio nei confronti di un soggetto determinato, finisca per giovare a successori del donatario che il donante non avrebbe mai inteso beneficare.

Le due possibili estensioni della clausola

Il donante può stipulare la riversibilità limitandola alla sola premorienza del donatario, oppure estendendola alla premorienza del donatario e dei suoi discendenti: si tratta di due possibili configurazioni della clausola, entrambe rimesse alla scelta espressa del donante in sede di redazione dell’atto.

Il criterio interpretativo suppletivo per la clausola generica

Quando la donazione contenga una generica indicazione della riversibilità, senza ulteriori specificazioni, la norma detta un criterio interpretativo suppletivo: la riversibilità si intende riferita non solo alla premorienza del donatario, ma anche a quella dei suoi discendenti. Tale regola evita che l’ambiguità della formulazione dell’atto vanifichi la finalità conservativa e personale che sorregge l’istituto.

Il limite soggettivo: riversibilità solo a favore del donante

La norma pone un limite soggettivo rigoroso: non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante, e il patto con cui si preveda la riversione a favore di un soggetto diverso dal donante si considera non apposto. Tale previsione conferma la natura strettamente personale dell’interesse tutelato dalla clausola, che non può essere piegata a finalità distinte dal recupero del bene in capo al medesimo disponente.

Errori frequenti

  • Ritenere che la clausola di riversibilità generica riguardi solo la premorienza del donatario. In assenza di specificazione, la norma la estende anche alla premorienza dei suoi discendenti.
  • Prevedere una clausola di riversibilità a favore di un soggetto diverso dal donante. Tale patto si considera non apposto, poiché la riversibilità può operare solo a beneficio del donante stesso.

Cosa fare

Va specificata con chiarezza, nell’atto di donazione, l’estensione della clausola di riversibilità, distinguendo se essa operi solo per la premorienza del donatario o anche per quella dei suoi discendenti.

Va verificato che la clausola di riversibilità preveda quale unico beneficiario il donante, essendo inefficace ogni pattuizione a favore di soggetti terzi.

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