Art. 774 c.c. Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.
Funzione della norma
L’art. 774 c.c. individua il presupposto soggettivo essenziale per la validità della donazione: la piena capacità di disporre dei propri beni. Il rigore preteso dal legislatore, che pone la capacità come regola e l’incapacità come eccezione di stretta interpretazione, si giustifica in ragione dell’intrinseco pericolo insito nell’atto donativo, che comporta un depauperamento patrimoniale privo di corrispettivo.
La regola generale e le eccezioni per il contratto di matrimonio
La regola generale esclude dalla capacità di donare chi non abbia la piena capacità di disporre dei propri beni: fanno eccezione le donazioni fatte dal minore e dall’inabilitato nel proprio contratto di matrimonio, ai sensi degli artt. 165 e 166 c.c., ipotesi in cui il legislatore ammette una capacità donativa attenuata in ragione della specifica funzione istitutiva del rapporto matrimoniale che tali donazioni assolvono. Le medesime regole si applicano al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.
La capacità di donare degli enti
La capacità di donare degli enti riconosciuti e non riconosciuti si modula in base allo scopo statutario. Per le fondazioni e gli enti del Terzo Settore, l’atto erogativo deve essere compatibile con le finalità istituzionali dell’ente, che ne segnano il perimetro di legittima operatività anche sul piano delle liberalità.
Errori frequenti
- Ritenere che l’incapacità di disporre sia presunta in assenza di una specifica misura di protezione. La capacità di donare è la regola, e la sua limitazione richiede l’accertamento di una specifica incapacità legale o naturale.
- Escludere automaticamente la validità di ogni donazione compiuta da un minore o da un inabilitato. La norma ammette un’eccezione specifica per le donazioni fatte nel proprio contratto di matrimonio.
- Trascurare la verifica dello scopo statutario nella donazione compiuta da un ente o da una fondazione. L’atto erogativo deve essere compatibile con le finalità istituzionali dell’ente.
Cosa fare
Va accertata, prima di procedere a una donazione, la piena capacità di disporre dei propri beni in capo al donante.
Va verificato, per le donazioni compiute da minori o inabilitati, se ricorra l’eccezione relativa al contratto di matrimonio prevista dagli artt. 165 e 166 c.c.
Va controllata, per le donazioni compiute da enti o fondazioni, la compatibilità dell’atto erogativo con lo scopo statutario dell’ente donante.