Art. 792 c.c. Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l’ipoteca risulta.
È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
Funzione della norma
L’art. 792 c.c. si pone in rapporto di stretta continuità funzionale con l’art. 791 c.c.: mentre quest’ultimo definisce i presupposti soggettivi e le modalità di stipulazione del patto di riversione, individuando nei soli eredi del donante i potenziali beneficiari e ammettendo la condizione sia per la morte del donatario, sia per la premorienza dei suoi discendenti, l’art. 792 c.c. costituisce il braccio operativo della clausola, disciplinando le conseguenze giuridiche concrete che derivano dall’avveramento dell’evento dedotto in condizione.
L’effetto risolutivo retroattivo sulle alienazioni
Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati compiute dal donatario, e di far ritornare i beni al donante liberi da ogni peso o ipoteca: l’avveramento della condizione dedotta nel patto travolge quindi retroattivamente non solo la donazione, ma anche gli atti dispositivi che il donatario abbia eventualmente compiuto sul bene nel frattempo, con effetto purgativo rispetto ai pesi e alle ipoteche gravanti sul bene stesso.
L’eccezione per l’ipoteca dotale o da convenzioni matrimoniali
La norma prevede un’eccezione specifica a tale effetto purgativo: resta salva l’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non siano sufficienti a soddisfarla, e soltanto nel caso in cui la donazione sia stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l’ipoteca risulta: si tratta di un contemperamento tra l’effetto risolutivo della riversione e la tutela di garanzie collegate al medesimo atto matrimoniale che ha dato origine alla donazione.
La salvezza della quota di riserva del coniuge superstite
Il secondo comma ammette la validità del patto per cui la riversione non debba pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati: tale previsione consente di coordinare l’effetto risolutivo della riversibilità con la tutela dei diritti successori del coniuge del donatario, evitando che il rientro dei beni nel patrimonio del donante pregiudichi in modo assoluto la posizione del coniuge superstite legittimario.
Errori frequenti
- Ritenere che l’effetto risolutivo della riversibilità travolga anche l’ipoteca dotale iscritta in base allo stesso contratto matrimoniale da cui deriva la donazione, quando gli altri beni del coniuge non siano sufficienti. Tale ipoteca è espressamente fatta salva dalla norma, entro i limiti indicati.
- Escludere la validità del patto che tutela la quota di riserva del coniuge superstite del donatario in caso di riversione. La norma ammette espressamente tale patto come valido.
Cosa fare
Va verificato, al momento dell’avveramento della condizione di riversibilità, se sui beni donati gravino alienazioni o pesi che debbano essere risolti o purgati per effetto del rientro dei beni al donante.
Va accertata l’eventuale presenza di un’ipoteca dotale o da convenzione matrimoniale iscritta con lo stesso contratto da cui risulta la donazione, per valutare se essa debba essere fatta salva nonostante la riversione.
Va verificata l’eventuale presenza di un patto a tutela della quota di riserva del coniuge superstite del donatario, per coordinare correttamente gli effetti della riversione con i diritti successori di quest’ultimo.